Le violazioni per i modelli Intrastat e possibile ravvedimento

Il nuovo ravvedimento è applicabile anche per le violazioni relative ai modelli Intrastat. Rivediamo assieme nello specifico quali sono gli importi che il contribuente deve versare in caso di regolarizzazione.

L’art.11 c. 4 del D.Lgs. 471/97 dispone quali sono le sanzioni che devono essere applicate in riferimento alle violazioni relative ai modelli Intrastat.

L’omessa o irregolare presentazione degli elenchi comporta l’applicazione di una sanzione che va da 500,00 a 1.000,00 euro.

Se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici competenti, la sanzione citata è ridotta della metà.

La presentazione di un modello a correzione o a integrazione di uno precedentemente presentato entro i 30 giorni dalla richiesta da parte degli Uffici doganali non è sanzionata.

In caso di omessa presentazione degli elenchi, la regolarizzazione della violazione, che non è intesa quale violazione formale, può avvenire con lo strumento del ravvedimento operoso, come sotto riportato:

  • entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione del modello, euro 55,56 cioè 1/9 del minimo;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativo all’anno nel corso del quale avviene la violazione, euro 62,50 cioè 1/8 del minimo;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativo all’anno successivo a quello nel corso del quale avviene la violazione, euro 71,43 cioè 1/7 del minimo;
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativo all’anno successivo a quello nel corso del quale avviene la violazione, euro 83,33 cioè 1/6 del minimo;
  • dopo il P.V.C., euro 100,00 cioè 1/5 del minimo.

La sanzione va versata con F24 indicando il codice tributo 8911 e quale anno di riferimento l’anno cui la violazione si riferisce.

Riassumendo:

Ravvedimento operoso

In caso di più violazioni, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/97 è possibile applicare il concorso in violazioni che consente il solo versamento della sanzione per la violazione più grave, maggiorata da un quarto al doppio.

Sono sanzionate anche le violazioni relative ai dati riepilogati ai soli fini statistici; l’art.11 del D.Lgs. 322/89 definisce qual è l’importo da versare:

  • da euro 206 a 2.065 in caso di omissione o inesattezza dei dati per le persone fisiche;
  • da euro 516 a 5.164 in caso di omissione o inesattezza dei dati per gli ENC;
  • da euro 103 a 1.032 in caso di regolarizzazione richiesta dall’ufficio per le persone fisiche;
  • da euro 258 a 2.582 in caso di regolarizzazione richiesta dall’ufficio per gli ENC.

Tali sanzioni sono applicabili solo alle imprese che sono incluse nell’apposito elenco pubblicato dall’Istat, con volumi di scambio mensili non superiori a euro 750.000 e possono essere applicate una sola volta per ogni elenco mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero degli errori/omissioni presenti nell’elenco stesso.

Rita Martin – Centro Studi CGN