La normativa fiscale dei buoni pasto: detassazione per il dipendente e deducibilità per il datore di lavoro

I buoni pasto danno al possessore (eventuale lavoratore dipendente) il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande nonchè la cessione di prodotti di gastronomia, escludendo la possibilità di convertirli in denaro a fronte della consegna del buono pasto che si presenta come documento cartaceo o elettronico. Vediamo come vengono disciplinati dal punto di vista fiscale.

L’utilizzo dei buoni pasto comporta numerosi vantaggi per il lavoratore dipendente e anche per il datore di lavoro.

I buoni pasto consegnati ai dipendenti non generano imponibile fiscale in capo agli stessi (e di conseguenza contributivo) entro un determinato limite massimo d’importo unitario.

Nello specifico il limite massimo che rende non imponibili fiscalmente e a livello contributivo i buoni pasto (modificato con la legge di stabilità 2015), si distingue a seconda della tipologia del buono stesso:

  • € 5,29 per buoni pasto cartacei;
  • € 7 per buoni pasto elettronici.

La sopra enunciata detassazione e decontribuzione nasce dal fatto che dietro all’erogazione del buono pasto si cela un servizio sostitutivo di mensa.

L’eccedenza che si forma oltre l’importo unitario massimo del buono pasto, superando i limiti sopra riportati, comporta l’assoggettamento a tassazione e contribuzione.

La Risoluzione 118/E dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’utilizzo dei buoni pasto, stabilisce che possono beneficiare dei vantaggi sopra enunciati anche i lavoratori dipendenti assunti a tempo parziale anche quando l’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

Per il datore di lavoro le spese dei buoni pasto rappresentano un costo interamente deducibile; non scontano infatti il limite di deducibilità parziale stabilito nella misura del 75% previsto per le spese di vitto e alloggio di cui all’art. 109 c.5 TUIR.

Per il datore di lavoro, il costo dei buoni pasto deve essere classificato contabilmente nella voce di costo di Bilancio inerente i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza (voce B.7 del Conto Economico).

Nel rapporto di acquisto del buono pasto da parte del datore di lavoro effettuato presso la società emittente i buoni stessi, l’IVA che viene applicata all’acquisto sconta un’aliquota del 4%.

L’IVA assolta all’acquisto è totalmente detraibile per il datore di lavoro, il cui riferimento normativo risiede nelle modifiche apportate dalla legge 133/2008 all’art. 19 bis c.1 lett.e) del D.P.R. 633/1972.

Diversa è la normativa IVA applicata nel rapporto tra società emittente e pubblico esercizio convenzionato che prevede invece l’assoggettamento dell’operazione ad un’aliquota IVA del 10%, in quanto si tratta di servizi di ristorazione forniti in pubblici esercizi.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN