Agevolazioni contributive 2016-2017

Con la fine del 2016 e l’inizio del 2017, saranno rese definitivamente operative alcune modifiche attinenti il panorama delle assunzioni agevolate e dei benefici contributivi ad esse collegati. Vediamo di cosa si tratta.

Tali novità riguarderanno, tra le altre, alcune tipologie di sgravi contributivi aboliti dalla precedente Legge 92/2012 – cosiddetta Riforma Fornero (quale ad esempio lo sgravio contributi per gli assunti dalle liste di mobilità), il concludersi del regime “ultra agevolato” per gli apprendisti assunti in aziende con organico sino a 9 dipendenti ed, infine, i benefici in caso di assunzione di lavoratori portatori di handicap.

Assunzioni da liste di mobilità

La Legge 92/2012 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 verranno abolite le liste di mobilità. Le aziende, pertanto, potranno usufruire dello sgravio previsto per le assunzioni di lavoratori in mobilità anche nell’anno 2017 solo e soltanto se l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato avverrà entro il 31 dicembre 2016.

È importante chiarire che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi con quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti.

Nel caso in cui il lavoratore sia, successivamente, trasformato a tempo indeterminato, l’azienda potrà usufruire di ulteriori 12 mesi di contribuzione agevolata.

Invero, in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato del lavoratore iscritto alle liste di mobilità è operata una riduzione della quota contributiva a carico del datore di lavoro per 18 mesi, pari a quella prevista per gli apprendisti.

In caso di assunzione “full-time”, il datore di lavoro può operare, tramite conguaglio contributivo, il 50% dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito il lavoratore per un massimo di dodici mesi (18 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni).

Infine, così come previsto dalla Circolare Inps del 29 marzo 2016, n. 57, l’incentivo economico del 50% dell’indennità di mobilità, può essere cumulato con l’esonero contributivo biennale ex L. 208/2015, c.d. Bien.

Apprendistato professionalizzante

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2016, il D.Lgs. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Le aziende che assumono, o assumeranno entro il 31 dicembre 2016, utilizzando tale particolare tipologia di contratto potranno beneficiare dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota contributiva del 5% in luogo di quella ordinaria del 10%.

Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la Legge di Stabilità 2012 aveva previsto, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo quasi totale per i contratti di apprendistato professionalizzante (rimane dovuta l’aliquota dell’1,61% relativa all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione). Tale agevolazione era godibile nei primi tre anni di contratto. Tale agevolazione, salvo deroghe dell’ultimo momento, verrà meno per assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Giovani

L’art. 43 della Legge di stabilità 2017, nella versione attuale, sembra prevedere un esonero contributivo in caso di assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola o a conclusione di un periodo di apprendistato di primo e terzo livello presso il datore di lavoro.

L’incentivo, per certi versi, risulta essere simile a quello previsto dalla Legge di stabilità 2015, in quanto prevede l’esonero totale triennale dei contributi INPS relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante.

Nello specifico, per l’alternanza scuola – lavoro è necessario che, secondo il percorso di studi, sia stato seguito il 30% del monte ore di alternanza richiesto. Trattasi di almeno 120 ore per il percorso previsto dagli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, e di almeno 60 ore per gli studenti iscritti presso i licei.

Le assunzioni agevolabili saranno quelle effettuate nel biennio 2017/2018 (decorrenti, cioè, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018). Il diritto all’agevolazione non è automatico poiché i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all’INPS. L’esonero ammonterà ad un importo massimo di € 3.250,00 annui.

Esonero contributivo biennale ex L. 208/2015

Non verrà rinnovato l’esonero contributo biennale, c.d. Bien, erogato lo scorso anno, con la Legge di Stabilità 2016, per cui veniva prevista una riduzione contributiva del 40% dei contributi a carico ditta, per una durata massima di 24 mesi.

È, tuttavia, possibile usufruire dello sgravio anche nell’anno 2017 solo e soltanto se l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato avviene entro il 31 dicembre 2016.

Disabili

A decorrere dal 1° gennaio 2017 tutti i datori di lavoro che occupano tra 15 e 35 dipendenti dovranno obbligatoriamente assolvere alla copertura delle quote di riserva, indipendentemente da nuove eventuali assunzioni.

Le aziende che hanno già in forza lavoratori disabili – e quindi hanno già assolto alla copertura delle quote di riserva – non dovranno adeguare i propri organici secondo le nuove disposizioni.

Per le assunzioni a copertura della quota obbligatoria effettuate entro il 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro viene concesso un incentivo:

  • nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento ed il 79 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato