Chi è il giudice del Registro delle Imprese?

A chi ci si può rivolgere se un atto presentato al Registro delle Imprese viene respinto? Ecco la risposta.

Il Codice Civile tratta del “Registro delle Imprese” nella parte del Libro Quinto che riguarda il lavoro nell’impresa e quindi nelle imprese commerciali e nell altre imprese soggette a registrazione (artt. dal 2188 al 2194).

Come è noto il Registro è pubblico e quindi, per chiunque lo consulti, è fonte informativa avente validità legale per i fatti e i dati contenuti.

All’atto della richiesta di un’iscrizione, l’Ufficio del Registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione dell’atto stesso e in generale la sua regolarità formale, per verificare che ricorrano le condizioni richieste dalla legge (per esempio la corrispondenza dei dati di cui è richiesta l’iscrizione, con l’atto depositato).

Un altro controllo che, per esempio, deve eseguire il Registro delle Imprese è quello di conformità del bilancio d’esercizio al formato elaborabile XBRL perché, nel caso in cui non fosse conforme, ai sensi dell’art. 7 c.2 D.P.C.M. 10.12.2008, il Registro delle Imprese deve richiedere all’interessato la regolarizzazione della pratica di deposito entro un congruo termine, trascorso il quale la richiesta di presentazione viene respinta.

In generale, le iscrizioni al Registro delle Imprese avvengono su domanda dell’interessato ma, se tale Ufficio rileva che una certa iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, inviterà l’interessato a provvedervi entro un congruo termine, trascorso il quale essa potrà essere ordinata con decreto (art. 2190 C.C.).

Se invece un’iscrizione avviene senza che sussistano le condizioni richieste dalla legge, sentito l’interessato, sarà emesso un decreto di cancellazione (art. 2191 C.C.).

Ancora, prima dell’iscrizione, il Conservatore può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda o a integrare la documentazione entro un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato, rifiuta l’iscrizione (art. 11 c. 11 D.P.R. n. 581/1995).

Se il Conservatore del Registro delle Imprese respinge un’istanza d’iscrizione, il richiedente può ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto (art. 2189 C.C.).

Il Giudice del Registro delle Imprese provvederà ad emettere la decisione con decreto.

A sua volta, il decreto del Giudice del Registro delle Imprese può essere impugnato entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrendo dinanzi al Tribunale dal quale dipende l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2192 C.C.).

Anche in questo caso la decisione sarà contenuta in un Decreto che, d’ufficio, deve essere iscritto nel Registro.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo