Fabbricati che non producono reddito: quali sono?

In linea generale tutti gli immobili situati nel territorio dello Stato producono base imponibile Irpef e devono essere dichiarati dal titolare, sempre se sono dotati di specifica rendita e sono, o devono essere iscritti, nel catasto edilizio urbano. Producono reddito imponibile tutti gli immobili locati. Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di fabbricati che non producono reddito imponibile e che non vanno pertanto dichiarati. Vediamo quali sono.

Nella definizione di “fabbricato” rientrano le costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo, mentre non vi rientrano le aree occupate dalle costruzioni e dalle relative pertinenze, in quanto si considerano parti integranti delle stesse unità immobiliari.

Il reddito dei fabbricati è generalmente dichiarato nel quadro B del modello 730 ovvero nel quadro RB del modello Unico dal proprietario, dal titolare del diritto reale di godimento, dal coniuge superstite con diritto di abitazione, dal socio di società semplice, dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Alcuni fabbricati, tuttavia, non producono reddito imponibile e non vanno pertanto dichiarati e sono:

  1. i fabbricati per i quali il contribuente è nudo proprietario, in quanto dichiarati dal titolare del diritto reale di godimento, quale, ad esempio, l’usufruttuario;
  2. i fabbricati per i quali il contribuente esercita diritto di abitazione, ad esclusione del coniuge superstite;
  3. gli immobili adibiti al culto e sedi aperte al pubblico, cioè chiese, musei, biblioteche, ecc., se non locati;
  4. le parti comuni di condomini, comprese quelle con rendita autonoma (es. alloggio del portiere) se la quota di reddito spettante a ciascun condómino non supera euro 25,82, esclusi quelli locati e i negozi;
  5. gli immobili strumentali;
  6. gli immobili oggetto di ristrutturazione, per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o risanamento conservativo, nel limite del periodo di validità del provvedimento e se l’unità immobiliare non è utilizzata;
  7. le costruzioni rurali ad uso abitativo che appartengono al possessore o all’affittuario del terreno agricolo cui serve; il loro valore imponibile è ricompreso nel terreno agricolo;
  8. le costruzioni rurali strumentali, necessarie allo svolgimento dell’attività agricola.

Qualora venga meno il requisito soggettivo di imprenditore agricolo iscritto al R.I., i fabbricati non si considerano più rurali e vanno pertanto normalmente dichiarati in base alla propria rendita.

Rita Martin – Centro Studi CGN