IRAP su studio associato intestato a padre e figlio

Con sentenza n. 21328 del 20 ottobre 2016, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell’esercizio di professioni in forma societaria o associata anche tra padre e figlio, ribadendo che qualora tali attività professionali siano rese in forme associative o societarie è costituito ex lege il presupposto per il pagamento dell’IRAP, a prescindere dalla verifica della sussistenza di autonoma organizzazione.

Sul punto in passato erano erano emersi due diversi orientamenti:

  • alcune pronunce si erano limitate a considerare che, per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, sussisteva ex lege il presupposto impositivo, prescindendo totalmente dalla verifica del requisito dell’autonoma organizzazione;
  • altre, invece, avevano affermato la necessità di fare comunque riferimento alle concrete modalità di svolgimento del contributo reso dai servizi comuni, così implicitamente confermando che, anche in materia societaria, il requisito dell’organizzazione autonoma è un profilo “di fatto”, da considerare caso per caso.

Nel caso in esame, la CTR della Puglia aveva respinto il ricorso del contribuente affermando che “in considerazione delle dimensioni strutturali dello studio associato, della sua allocazione in zona centrale della città ad elevato costo abitativo, dei beni strumentali utilizzati, del costoso arredamento, in aggiunta alle strumentazioni professionali e ad alta tecnologia, ai vari consumi per oltre 50.000 euro, sussistevano i presupposti per l’assoggettamento ad IRAP”.

Il contribuente ricorreva adducendo la motivazione della mancanza del presupposto impositivo IRAP per carenza dell’autonoma organizzazione e rilevando altresì l’imputabilità del compenso all’esclusiva attività del titolare originario dello studio e non ad entrambi gli associati.

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto “in presenza di studio associato appare irrilevante il fatto che esso sia stato costituito al fine di facilitare l’inserimento del figlio dell’originario titolare nell’attività professionale posto che l’esercizio dell’attività professionale in forma associata costituisce ex lege presupposto dell’IRAP”.

La Corte ha altresì accertato che la sussistenza di un rapporto di reciproca collaborazione e sostituibilità dei professionisti nell’espletamento degli incarichi affidati ha portato inevitabilmente a ritenere che il reddito prodotto non fosse frutto dell’attività esclusiva di ciascun componente, ma derivasse dall’apporto (seppure con diverse modalità e caratteristiche) di entrambi gli associati.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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