36 ter: cosa cambia dal 2017

Manca ancora un po’ di tempo, ma ad ottobre assisteremo ad una vera e propria rivoluzione in tema di 36 ter, su tutti i modelli 730/2015 redditi 2014 interessati al controllo dell’Agenzia. Vediamo quali sono le novità in arrivo.

Da ottobre 2017 sarà infatti il CAF, che ha apposto il visto di conformità, a dover fornire alle varie Agenzie territorialmente competenti (in base al domicilio fiscale del contribuente) la documentazione di supporto dei 730/2015 e a dover difendersi dai rilievi eventualmente sollevati dall’Agenzia per evitare di dover pagare non solo sanzioni ed interessi, ma anche l’imposta indebitamente “scontata” al contribuente.

Fino a ieri infatti, le notifiche 36-ter, di richiesta della documentazione di supporto, arrivavano direttamente ai contribuenti. L’Agenzia si riservava comunque di demandare al CAF, per quota parte dei soggetti interessati al controllo, la raccolta e l’invio alle Agenzie territorialmente competenti della documentazione di supporto: ove il CAF non avesse ottemperato nei termini previsti, la richiesta di documentazione arrivava in ogni caso al contribuente, che era il soggetto a cui l’Agenzia poteva chiedere, in caso di rettifica, la restituzione dell’imposta indebita con l’aggravio di sanzioni ed interessi. In caso di contestazione del modello 730 al contribuente, successivamente alla notifica della cartella, entro il 31/12 del quinto anno dal termine di presentazione della dichiarazione, l’Agenzia territorialmente competente per il CAF poteva notificare allo stesso una sanzione per l’apposizione del visto di conformità c.d. infedele, che comportava il pagamento di una sanzione (ex. Art. 39, lett. a, D.Lgs. 241/1997) per ciascuna posizione contestata, da € 258 ad € 2.582 (ridotti ad € 86, ovvero un terzo della sanzione minima, in caso di pagamento entro il 31/12).

Il c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) nel riformulare l’art. 39 del D.Lgs. 241/1997, ha stabilito che “se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi […], il CAF è tenuto “nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.

Tale disposizione deve essere poi letta assieme all’art. 26, D.M. 164/1999 riformulato anch’esso dal c.d. Decreto semplificazioni. In particolare il comma 3-bis prevede che “Ai fini della verifica del visto di conformità entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti” […] al CAF “che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti”.

Si ricorda inoltre, che la L. 147/2013, modificando art. 16, comma d-bis, D.M. 164/1999, ha previsto l’obbligo per il CAF, di conservare copia (anche su supporto informatico) della documentazione di supporto fino al 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Entro il termine sopra indicato, il CAF pertanto dovrà:

  • raccogliere la documentazione di supporto;
  • verificare la completezza della documentazione richiesta;
  • inviare a ciascuna Agenzia territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del contribuente) la documentazione di supporto;
  • verificare se rettificare le posizioni per le quali rilevi degli errori.

In particolare, per quanto concerne l’ultimo punto, ove il CAF riscontrasse l’errata compilazione del dichiarativo, come previsto dall’ art. 39, D.Lgs. 241/1997, prima della contestazione da parte dell’Agenzia, potrà trasmettere una comunicazione rettificativa del modello 730: con tale accorgimento la somma dovuta dal CAF sarà pari all’importo della sola sanzione (pari al 30% dell’imposta) da ravvedere attraverso lo strumento del c.d. ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, mentre l’imposta rettificata sarà oggetto di recupero nei confronti del contribuente.

Marco Ridolfi – Centro Studi CGN