ComUnica e soggetti firmatari: adempimenti operativi e utilizzo della procura

Capita spesso che il soggetto legittimato alla firma della pratica ComUnica non sia in possesso di un dispositivo di firma digitale, il che costituisce un problema per il professionista incaricato all’adempimento. Vediamo qui di seguito come portare a termine la firma dell’istanza senza commettere errori quando il titolare/legale rappresentante/amministratore non dispone della firma digitale.

Lo strumento che permette di evitare possibili problemi di firma nella compilazione di questo tipo di pratiche è la procura speciale.

Il soggetto interessato attribuisce all’operatore designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica, la cui forma si sostanzia in una scrittura non autenticata (art. 1392 c.c.).

Anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale (art. 57, D.Lgs. n. 82/2005), è stato predisposto un formulario “tipo” di procura speciale allegato sotto la lettera A, univoco a livello nazionale, affinché possa essere progressivamente integrato nei software di gestione della Comunicazione Unica.

Prima di tutto è necessario quindi ricordare che, da un punto di vista operativo, bisogna verificare se la Camera di Commercio cui è destinata la pratica accetta la firma di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o se impone il possesso di un dispositivo di firma.

Questa verifica si rende necessaria per capire se sia possibile utilizzare la procura che va adoperata proprio nel caso in cui il dichiarante titolare/legale rappresentante/amministratore non sia in possesso del dispositivo di firma e l’intermediario abilitato non sia un Dottore commercialista o un Esperto Contabile regolarmente iscritto all’Albo.

In questo caso è necessario stampare il modello procura speciale messo a disposizione da ciascuna Camera di Commercio sul proprio portale online e farlo compilare e firmare in maniera autografa dal titolare/legale rappresentante dell’azienda inserendo nell’apposito spazio il codice univoco che identifica la pratica.

Questa procura va scansionata assieme al documento d’identità del soggetto interessato e inserita all’interno della pratica per essere poi firmata digitalmente dall’intermediario stesso.

Ricordiamo che in caso di richiesta di regolarizzazione da parte del Registro Imprese dovrà essere allegata un’altra procura ministeriale nella quale sarà indicato il nuovo codice pratica.

Infatti la delega è valida solo per una pratica specifica e non per le successive regolarizzazioni o ulteriori adempimenti.

Quando invece la pratica è predisposta da un Dottore commercialista o un Esperto Contabile regolarmente iscritto all’Albo non è obbligatorio allegare il modello della procura speciale.

A questo punto va fatta un’ulteriore precisazione in base all’ente che riceve la pratica: infatti la pratica Agenzia Entrate deve essere firmata dal professionista che fino a quel momento ha predisposto ed inoltrato le richieste di apertura, modifica e chiusura della P.IVA, mentre per quanto riguarda l’INAIL, se nella pratica di Comunicazione Unica è presente la parte relativa a questo ente, la firma sarà quella del professionista incaricato  abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche (sempre nell’ipotesi che l’effettivo titolare non sia in possesso di un dispositivo d firma digitale).

Tale intermediario, inoltre, dovrà necessariamente essere registrato al Punto Cliente (www.inail.it), procedura che permette alle sedi INAIL di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.

Elena Fanari – Centro Studi CGN