Stralcio crediti inesigibili: trattamento fiscale

In questo articolo analizziamo il trattamento fiscale dei crediti presenti in bilancio, attraverso l’analisi degli articoli più rilevanti del Tuir. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore si è impegnato a semplificare il trattamento fiscale della svalutazione dei crediti e della rilevazione delle perdite su crediti, al fine di creare una maggiore connessione tra disciplina civilistica e fiscale. In realtà, ad oggi, gli interventi attuati non sono ancora così forti da poter raggiungere tale obiettivo.

Ai fini della rilevanza fiscale dei crediti, si devono considerare principalmente gli articoli 106 e 101 comma 5 e 5 bis del Tuir, che prevedono quanto segue:

a. Art. 106 del Tuir

Tale articolo prevede che la svalutazione dei crediti sia deducibile secondo un criterio forfettario caratterizzato dai seguenti limiti:

  1. deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale/di acquisto dei crediti non coperti da garanzia assicurativa presenti in bilancio;
  2. limite massimo complessivo di svalutazioni/accantonamenti pari al 5% del valore nominale dei crediti presenti in bilancio.

Se gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti superano il 5% dei crediti, la parte eccedente NON è deducibile; ne consegue che, nel dichiarativo dei redditi si avrà una variazione in aumento.

b. Art. 101 comma 5 del Tuir (recentemente modificato dall’art.13 del D.Lgs. 147/2015)

Tale articolo dettaglia le casistiche in cui le perdite su crediti sono deducibili:

  1. presenza di elementi certi e precisi;
  2. crediti “assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento”, crediti derivanti da “piano attestato di risanamento” ex art.67 comma 3 lettera a;
  3. crediti di modesta entità;
  4. crediti cancellati dal bilancio applicando i principi contabili;
  5. crediti prescritti.

In relazione al punto 2, indicato sopra, è specificato che il debitore si intende assoggettato a procedura concorsuale:

  • dalla data della sentenza;
  • dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura;
  • dal decreto di omologa.

c. Art. 101 comma 5 bis del Tuir

Questo articolo individua, con maggiore certezza, il periodo di competenza contabile delle perdite derivanti da:

  1. crediti di modesta entità;
  2. crediti provenienti da clienti assoggettati a procedure concorsuali o procedure assimilate;
  3. crediti legati a soggetti che hanno terminato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento.

La perdita legata ai crediti sopra citati è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche se questa imputazione temporale avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi o in un periodo successivo rispetto all’avvio della procedura concorsuale.

Caso applicativo: compilazione Unico 2016

L’azienda ABC srl si trova nella seguente situazione:

  • valore nominale dei crediti iscritti a bilancio euro 80.000
  • svalutazioni crediti presenti in bilancio pari ad euro 2.000
  • al 31.12.2014 il fondo svalutazione crediti è di importo pari ad euro 500.

Prima verifica da effettuare: rispetto del limite dello 0.5%

Al 31.12.2015 l’azienda per rispettare il paletto dello 0.5% potrà dedurre una svalutazione dei crediti pari allo 0.5% di euro 80.000, quindi pari ad euro 400.

Seconda verifica da effettuare: rispetto del limite del 5% tra svalutazione totale dei crediti e totale dei crediti presenti in bilancio

Si dovrà calcolare quindi il 5% di euro 80.000 ovvero euro 4.000. Come si nota questo limite viene ampliamente rispettato e ne consegue che la società potrà dedurre euro 400 di svalutazione crediti.

Unico 2016

Nella nostra casistica in RF31 dell’Unico 2016, quindi in “Altre variazioni in aumento” deve essere riportato un importo pari a euro 1.600 (differenza tra euro 2.000 e euro 400).

RF31

Elena Fantin – Centro Studi CGN