ISEE e nucleo familiare: casi particolari

Esistono delle condizioni particolari che non seguono le regole standard della composizione del nucleo familiare ai fini ISEE: si tratta nello specifico di quelle relative ai soggetti che si trovano in convivenza anagrafica oppure alle persone che possono beneficiare di prestazioni socio sanitarie/residenziali o avere accesso a dottorati di ricerca o, infine, determinate condizioni relative ai soggetti minori. Vediamo qual è la disciplina di queste specifiche situazioni.

Convivenza anagrafica

L’articolo 5 del DPR. 223/1989 definisce la “convivenza anagrafica” come un insieme di persone normalmente coabitanti, aventi dimora abituale nello stesso Comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Il soggetto che si trova nella situazione di convivenza anagrafica è considerato nucleo a sé stante tranne in due specifiche casistiche:

  • soggetto coniugato;
  • soggetto a carico ai fini IRPEF.

Nel primo caso il soggetto coniugato è considerato componente del nucleo familiare del coniuge anche se i due non sono conviventi; nel secondo caso, invece, il soggetto è attratto dal nucleo della persona di cui è a carico anche se non convivente.

Alcuni esempi:

  • Marco, coniugato con Milena, risulta detenuto in carcere da molti anni: Marco deve essere indicato nel nucleo familiare di Milena.
  • Claudio per motivi di lavoro ha spostato la sua residenza in caserma ma risulta però ancora convivente e a carico dei genitori. L’ISEE di Claudio comprenderà anche i due genitori.
  • Anna, ragazza madre, è stata accolta in una casa famiglia, dove vi risiede con il figlio Carlo. Il nucleo familiare di Anna sarà composto da lei stessa e il suo bambino.

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica. Un’eccezione è rappresentata dal caso del minore in affidamento e collocato presso una comunità: in questo caso il minore fa nucleo a sé stante.

  • Giovanna, dimora in una comunità di minori. Prima del suo ingresso in comunità viveva con entrambi i genitori. Il nucleo ISEE di Giovanna sarà composto anche dai suoi due genitori.
  • Giulio, minore in affidamento presso una comunità, ai fini ISEE farà nucleo familiare a sé.

Minori in affidamento temporaneo e preadottivo

Il minore in affidamento temporaneo, disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé stante mentre il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore.

Nel caso di affidamento temporaneo, il genitore affidatario ha la possibilità di considerare il minore come membro del proprio nucleo familiare.

  • I genitori Mario e Claudia si preparano ad accogliere il piccolo Carlo per un periodo di convivenza tutti insieme; la coppia infatti è in attesa dell’adozione definitiva del bimbo. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto dal bimbo Carlo e dai futuri genitori.
  • Stefano è stato allontanato temporaneamente dalla sua famiglia di origine ed è stato dato in cura alla famiglia Rossi. Il nucleo ISEE sarà composto solo da Stefano. 

Nucleo familiare ristretto

Si definisce nucleo ristretto, il nucleo familiare composto da:

  • beneficiario della prestazione;
  • eventuale coniuge del beneficiario;
  • figli minorenni del beneficiario se presenti;
  • figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF del beneficiario, non sposati e/o senza figli se presenti.

È facoltà del dichiarante di poter usufruire, per determinate prestazioni, del nucleo familiare ridotto.

Nello specifico le prestazioni interessate sono quelle legate alla presentazione di:

  • ISEE Sociosanitario per soggetti disabili/non autosufficienti;
  • sociosanitario residenze in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  • dottorati di ricerca.

Il nucleo ristretto è facoltativo e alternativo alla compilazione del nucleo ISEE standard ma solo nelle casistiche appena elencate.

Specifichiamo che il beneficiario di tali prestazioni deve essere sempre un soggetto maggiorenne.

Se il beneficiario delle prestazioni socio – sanitarie è un soggetto minorenne, non è possibile optare per il nucleo ristretto ma vanno seguite le regole previste per i soggetti minori.

  • Giovanna richiede un ISEE per il ricovero in una struttura diurna. Suo figlio Stefano si è trasferito nella casa materna a seguito di un divorzio. Giovanna può scegliere di optare per il nucleo ristretto che comprenderà quindi solo lei oppure potrà scegliere di includere anche il figlio (nucleo standard).

Michela Schiabel – Centro Studi CGN