Quadro RW: nuovo esonero di presentazione

L’obbligo della compilazione del quadro RW è previsto per la segnalazione in dichiarazione delle attività detenute all’estero di natura finanziaria e patrimoniale. L’obbligo sorge anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta dovuta dal contribuente sulle attività finanziarie (Ivafe) e sugli immobili (Ivie). Proprio in quest’ultimo campo è intervenuto il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017; ecco come.

Il D.L. 193/2016, all’art.7-quater, prevede l’esonero della segnalazione in RW per tutti quegli immobili situati all’estero e per i quali non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.

Pertanto, i soggetti obbligati alla compilazione del quadro, e cioè persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, potranno godere dell’esonero dalla sua presentazione, in assenza di modifiche degli immobili, rispetto a quanto indicato in RW di Unico 2016.

Rimane comunque obbligatoriamente dovuta l’Ivie, che le persone fisiche dovranno autonomamente calcolare e versare con F24.

L’esonero decorre dal 3 dicembre 2016, quindi già in Unico 2017.

Come calcolare l’imposta?

Il problema non si pone se l’immobile non ha subito variazioni rispetto a quanto indicato in Unico 2016; basterà verificare quanto versato in tale dichiarazione e presentare un modello F24 di pari importo.

Per gli altri casi, si ricorda che l’aliquota Ivie è pari allo 0,76% del valore dell’immobile da riproporzionare in base alla quota e al periodo di possesso (espresso in mesi); se il periodo di possesso è pari o superiore a 15 giorni si calcola un singolo mese.

L’imposta non è dovuta se è inferiore a euro 200,00, senza detrazioni e senza considerare le singole quote di possesso. Inoltre se l’importo dovuto è inferiore a euro 12 non si procederà ad alcun versamento.

Come stabilire il valore dell’immobile?

In linea generale il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Nel caso di immobili situati in Europa o nel SEE si deve far riferimento a quanto chiarito nella Circolare 28/E/2012, la quale specifica che per gli immobili situati in UE o in SEE il valore della base imponibile è dato dal valore catastale, verificabile nell’atto di acquisto o nei pubblici registri ove è situato l’immobile. In assenza, si fa riferimento al valore di mercato rilevabile per immobili ubicati nelle vicinanze ed aventi caratteristiche analoghe.

Per immobili fuori dalla UE vale sempre l’atto di acquisto o, in assenza, il valore rilevabile per immobili ubicati nelle vicinanze ed aventi caratteristiche analoghe.

In mancanza di tali dati, è preso a riferimento il reddito medio ordinario al pari della nostra rendita catastale e a questo vengono applicati i coefficienti validi ai fini Imu (per esempio 160 per immobili ad uso abitativo).

Nel caso di immobile ricevuto per successione o donazione, il riferimento è il valore indicato nella dichiarazione di successione o donazione; in mancanza si fa sempre riferimento al valore di mercato.

Rita Martin – Centro Studi CGN