Rottamazione dei ruoli: quali conseguenze se il contribuente ci ripensa?

Cosa succede se il contribuente, dopo aver presentato l’istanza per la definizione agevolata dei ruoli, rinuncia alla rottamazione delle cartelle esattoriali?

La procedura per la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, come noto, prevede la possibilità per il contribuente di scegliere la definizione agevolata soltanto per una parte dei carichi.

La ragione di tale scelta potrebbe, ad esempio, risiedere nella presumibile certezza del contribuente di ottenere un esito positivo per i carichi oggetto di contenzioso. In tal caso, secondo le indicazioni di Equitalia, fornite nel corso del Telefisco, poiché le rate precedentemente versate tenevano conto di tutto il debito (e quindi anche di quello che si è scelto di rottamare), è opportuno recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione e chiedere il nuovo calcolo della rateazione al netto dei carichi oggetto di definizione. Per questi ultimi carichi, si ricorda che restano sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata di quanto dovuto per la definizione, le somme da versare in data successiva al 31 dicembre 2016.

Sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 193/2016, per beneficiare della definizione agevolata dei ruoli, è innanzitutto indispensabile presentare la relativa domanda all’ente di riscossione. Entro il 31 maggio, Equitalia invierà una comunicazione al contribuente quantificando le somme complessivamente dovute al netto delle sanzioni e delle altre voci “rottamate”.

Ed è in questa fase della procedura che potrebbero annidarsi significative criticità. Infatti, il contribuente, dopo aver conosciuto l’effettiva somma da versare, potrebbe trovare non più conveniente la definizione agevolata ma, in tal caso, non sono chiare le conseguenze della sua rinuncia.

È inutile sottolineare che questo aspetto costituisce un passaggio decisivo per il successo del nuovo istituto. Non è pensabile, per il contribuente, perdere la precedente rateazione a cui aveva avuto accesso qualora, avendo avuto oggettiva certezza delle somme da versare soltanto nel mese di maggio, ritenga non più conveniente aderire alla procedura agevolativa.

Allo stato attuale delle cose, però, non avendo versato alcuna rata dal mese di gennaio, il contribuente rischierebbe di decadere dall’originario piano di rateazione, con la conseguenza che non accettare la definizione agevolata proposta da Equitalia, conosciuta, però, soltanto a fine maggio, lo costringerebbe a versare integralmente quanto dovuto senza alcun beneficio nel breve (se non nel brevissimo) periodo.

In merito, è indispensabile un chiarimento ufficiale, anche se la soluzione di maggior buon senso potrebbe essere da un lato, quella di consentire al contribuente di verificare nel proprio cassetto fiscale la somma complessivamente dovuta per l’adesione dei ruoli e, dall’altro, riconoscere un termine entro il quale regolarizzare i pagamenti delle rate del piano originario, sospese dal mese di gennaio, qualora scelga di non aderire alla definizione agevolata (perché ritenuta non conveniente).

A seguito della presentazione dell’istanza, è inibita l’adozione di nuovi fermi e ipoteche nonché l’attivazione di procedure esecutive. Va ricordato, però, che a prescindere dalla presentazione della domanda, il pignoramento presso terzi in corso non viene bloccato poiché se il terzo ha dichiarato di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo, l’assegnazione del credito all’agente della riscossione avviene senza soluzione di continuità. Stando alle precisazioni intervenute nel corso di Telefisco, la sospensione non avviene nemmeno per i pignoramenti continuativi quale, a titolo esemplificativo, lo stipendio dei mesi successivi alla presentazione dell’istanza.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN