Sospensione procedura di sfratto, addio ai benefici

Una delle novità 730/2017 è l’eliminazione del codice 6 della colonna 7 “Casi Particolari” del quadro B. Di primo acchito può sembrare una banale modifica, ma non è del tutto vero: vediamo nel dettaglio quali sono le conseguenze di questa novità.

Le Istruzioni Ministeriali 730/2016 definiscono le modalità di compilazione di tale codice nel seguente modo: se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio, è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto ad opera del giudice (Legge 8 febbraio 2007, n. 9 e decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, art. 8, comma 10-bis, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11).”

Generalmente, il proprietario di un immobile a disposizione può decidere di concederlo in locazione a fronte del pagamento di un corrispettivo, il cosiddetto “affitto”. Se l’inquilino però risulta moroso, può indurre il locatore ad attuare una procedura di sfratto. Nei casi di soggetti che si trovano in particolare situazioni di disagio interviene la legge, in particolare, la Legge dell’8 febbraio 2007, che permette al giudice di sospendere tale procedura esecutiva. Il legislatore stabilisce quali sono i requisiti necessari per ottenere questa tipologia di tutela, come ad esempio la mancanza di altra abitazione adeguata al nucleo familiare, la presenza di persone ultrasessantacinquenni o di persone invalide nel nucleo, ecc.

La stessa legge tutelava anche il locatore attraverso determinati benefici fiscali, come il codice 6 nei casi particolari del quadro B della dichiarazione 730. L’immobile, infatti, nonostante la mancanza del corrispettivo, dev’essere dichiarato ai fini della dichiarazione 730, influendo nel calcolo dei cosiddetti “redditi da fabbricati” che concorrono a formare il reddito complessivo al fine del calcolo dell’imposta da pagare.

Facciamo un passo indietro e vediamo come la compilazione del quadro B della dichiarazione 730 influisce sul prospetto di liquidazione.

In linea generale, il quadro B è composto da tutti gli immobili posseduti dal contribuente: per ogni immobile vengono indicati tutti i dati necessari tra cui rendita, giorni e percentuale di possesso, canone di locazione.

La quota di rendita che andrà a popolare il rigo 3 del prospetto di liquidazione “redditi da fabbricati” è determinata dalla rendita rivalutata per i giorni e la percentuale di possesso. Nel caso di immobile locato il reddito corrisponde al maggiore tra la quota di rendita e la quota di canone di locazione.

Se, per quell’immobile, c’è la sospensione della procedura di sfratto la Circolare di liquidazione specifica che “se nella casella casi particolati di colonna 7 è presente il codice 6 il reddito del fabbricato è pari a zero”.

Le parti, infatti, sono due: l’inquilino, che veniva tutelato con la sospensione della procedura, e il locatore che, fino all’anno scorso, poteva utilizzare il codice 6 dei casi particolari del quadro B, che permetteva quindi l’azzeramento della rendita.

Questo significa che da quest’anno, con l’eliminazione del codice, si dovrà procedere al calcolo dei “redditi da fabbricati”, scegliendo il maggiore tra la quota di rendita e la quota di canone di locazione, come un immobile locato a tutti gli effetti, salva l’applicabilità dell’agevolazione prevista nel caso di canoni non percepiti se il procedimento di convalida di sfratto si è concluso entro il termine della presentazione della dichiarazione.

Vediamo un esempio pratico di compilazione.

Mario Rossi possiede un immobile locato a Pordenone.  Per quanto riguarda il 730/2016, la compilazione è la seguente:

Modello7302016

Come si evince, nel 730 dello scorso anno l’agevolazione opera non solo per il soggetto in condizione di disagio, per il quale è stata sospesa la procedura esecutiva di sfratto, ma anche per il locatore.

Quest’anno, quindi, la compilazione del 730/2017, risulta diversa a causa della mancanza del codice 6 del caso particolare:

Modello7302017

La mancanza del codice 6, nel 2017 non influisce solo nella compilazione del quadro B, ma influisce in modo più sostanziale nel prospetto di liquidazione, dove il canone non percepito ma comunque dichiarato va a sommarsi con gli altri redditi al fine del calcolo del reddito complessivo.

Valentina Chiaradia – Centro Studi CGN