Cessioni intracomunitarie anche in assenza di iscrizione al VIES

La mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, salvo si tratti di casi di frode. Ad affermarlo è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2017 (causa C-21/16).

La Corte considera necessarie, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali, relegando alla posizione di requisito “formale” non rilevante l’iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.

Le condizioni sostanziali irrinunciabili, secondo la Corte, sono quelle previste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (art. 41, co. 1 del DL 331/93 a livello nazionale) ovvero:

  • il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato membro del cedente;
  • la soggettività passiva delle controparti;
  • il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario;
  • l’onerosità dell’operazione.

Viceversa non possono considerarsi condizioni sostanziali per attestare la natura di cessione intracomunitaria l’ottenimento da parte del cessionario di un numero identificativo IVA e l’iscrizione al VIES di tale soggetto.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, in presenza dei requisiti sostanziali sopra elencati, la detassazione di un’operazione intracomunitaria può essere messa in discussione se:

  • il cedente abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale;
  • la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Nel caso di specie non poteva essere invocato come indizio di frode il fatto che il fornitore fosse a conoscenza della mancanza di iscrizione al VIES del proprio cliente, ben potendo prevedere che la controparte avrebbe ottenuto la suddetta registrazione (con effetti retroattivi).

Ai principi fissati dalla Corte di Giustizia UE dovrà conformarsi anche la prassi italiana. Si ricorda infatti che la Risoluzione n. 42 del 27 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate individua l’inclusione nell’archivio VIES come una vera e propria condizione sine qua non per poter effettuare acquisti e/o cessioni intracomunitarie.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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