Mancata proroga o risoluzione cedolare secca: ecco il codice tributo

In caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione assoggettato a cedolare secca sono dovute delle sanzioni, che sono state modificate e stabilite in misura diversa dal Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017. Recentemente, l’Agenzia delle entrate ha provveduto all’istituzione del codice tributo da utilizzare per il versamento di tale sanzione.

Nel D.L. 193/2016 – art. 7-quater, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale, è stabilito che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione con cedolare secca, ferma l’applicazione di una sanzione specifica, non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione.

Ciò accade solo qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime agevolato, effettuando, quindi, i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

La mancata comunicazione della proroga, sebbene non comporti la revoca automatica della cedolare secca, comporta comunque l’applicazione di una sanzione che è stabilita in:

  • 50 euro, in caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adempimento;
  • 100 euro, se il ritardo nella comunicazione è superiore a 30 giorni.

Le medesime sanzioni sono applicate in caso di mancata presentazione della risoluzione del contratto assoggettato a cedolare secca.

Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale disposizione si applica anche alle comunicazioni di risoluzione che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della nuova norma.

Con la Risoluzione 30/E2017 è stato istituito il codice tributo – 1511 – da utilizzare in F24 Elide per il versamento della suddetta sanzione.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione, nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore;
  • nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro);
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo del contratto, reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione;
  • nel campo “anno di riferimento”, in caso di “proroga” è indicato l’anno della data di inizio proroga, in caso di “risoluzione” è indicato l’anno della data di risoluzione.

Se il codice identificativo del contratto non è disponibile, il campo “elementi identificativi” è valorizzato con l’indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:

  • nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
  • nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
  • nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
  • nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione; in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
  • nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.

Rita Martin – Centro Studi CGN