Nuovi termini per il versamento delle imposte

Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha disposto “a regime” il differimento dei termini di versamento, in relazione alle imposte derivanti dalle dichiarazioni reddituali. Analizziamo quali sono i nuovi termini e per quali imposte sono ammessi.

Le nuove disposizioni relative al differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti da Unico (ora modello Redditi) e da Irap e del saldo Iva sono contenute all’art.7-quater commi 19 e 20 del D.L. 193/2016 e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Persone fisiche e società di persone

Il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef e dell’Irap vengono stabilite:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

I nuovi termini sono applicati anche per i versamenti dovuti dalle società di persone e soggetti equiparati in caso di operazioni straordinarie intervenute prima del 31 dicembre dell’anno per il quale è presentata la dichiarazione.

I nuovi termini non sono invece applicati – e quindi vengono applicati i termini ordinari – in caso di:

  • cessazione dell’attività delle società di persone senza procedura di liquidazione;
  • scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi.

Soggetti Ires

Il differimento trova applicazione anche in riferimento ai soggetti Ires, per il versamento della relativa imposta e dell’Irap.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto ad aprile o a maggio, i termini sono:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Per i soggetti Ires che approvano bilancio o rendiconto a giugno o a luglio:

  • al 31 luglio, invece del 16 luglio;
  • al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Conguagli derivanti dalla dichiarazione 730

In questo caso l’unica novità riguarda esclusivamente i soggetti che presentano un 730 a debito in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli. In questo caso i termini sono i medesimi di quelli stabiliti per le persone fisiche.

I differimenti riguardano:

  • addizionali Irpef;
  • addizionali e maggiorazioni Ires;
  • imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
  • Ivie e Ivafe;
  • contributo di solidarietà;
  • acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
  • Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
  • contributi Inps Ivs e gestione separata;
  • contributi Cipag (geometri);
  • diritto annuale Cciaa;
  • capital gain in regime di dichiarazione.

I differimenti non riguardano:

  • il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
  • Imu e Tasi;
  • imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
  • imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
  • imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

Capitolo a parte per la cedolare secca. Il versamento del saldo dell’imposta è previsto nei termini stabiliti in materia di versamento Irpef e pertanto non ci sono dubbi:

  • al 30 giugno, invece del 16 giugno;
  • al 30 luglio, invece del 16 luglio, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Il versamento dell’acconto, in virtù di quanto citato nel Provvedimento del 7 aprile 2011 al punto 7.2, invece, avrebbe potuto rimanere fissato al 16 di giugno. Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia ha chiarito che anche per tale imposta i termini sono differiti.

Rita Martin – Centro Studi CGN