Il Decreto Mille Proroghe e le novità per il lavoro

Quali sono le principali novità del Decreto Mille Proroghe per il mondo del lavoro? Ecco i chiarimenti sul rinvio dell’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili come precedentemente stabilito dal Jobs Act, dell’obbligo di tenuta telematica del LUL presso il Ministero del Lavoro e della posticipazione dei termini di decorrenza per comunicare gli infortuni con assenza di almeno un giorno, per via telematica all’INAIL.

Per il collocamento obbligatorio, è stato rinviato al 1° gennaio 2018 l’obbligo di assunzione, per i datori di lavoro aventi tra i 15 e i 35 dipendenti, di almeno un dipendente con disabilità. È stato, inoltre, prorogato al 1° gennaio 2018 l’obbligo di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio, senza tener conto della circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

In riferimento al Libro Unico del Lavoro (LUL) telematico, è stato differito, sempre al 1° gennaio 2018, l’obbligo di tenuta telematica dello stesso presso il Ministero del Lavoro e le sedi territoriali competenti.

Ulteriore rinvio previsto dal Decreto al 12 ottobre 2017 sia per la denuncia di quegli infortuni con assenza di almeno un giorno sia per il conseguente obbligo di comunicazione con invio delle procedure per via telematica all’Inail.

La Dis-Coll è stata prorogata al 30 giugno 2017 per i collaboratori mono committenti senza più contratto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Nel pubblico impiego, le proroghe sono le seguenti:

  • la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici approvati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 101/2013;
  • la proroga delle graduatorie dei concorsi banditi dall’amministrazione penitenziaria;
  • la proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti pubblici di prima fascia;
  • il posticipo dei termini per l’assunzione di personale in determinate amministrazioni pubbliche e per l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica;
  • il differimento delle autorizzazioni alle assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • il rinvio dei termini di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione organizzata dal committente.

Per le pensioni è previsto il rinvio del loro adeguamento al 2018, allo scopo di compensare gli effetti dell’inflazione che prevede la restituzione dello 0,1% sugli assegni previdenziali.

Per i lavoratori rimpatriati è stato prorogato il termine per esercitare l’opzione prevista dall’art. 16, co. 4 del D.Lgs n. 147/2015, limitatamente a quei lavoratori dipendenti che ancora non l’avessero esercitata. L’opzione prevede la facoltà di scelta, per i lavoratori rimpatriati, fra due diversi regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale prevede che i redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche confluiscano in misura ridotta alla formazione della base imponibile per l’imposta sul reddito delle persone fisiche rispettivamente per il 20% in capo alle lavoratrici e per il 30% in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010.

Il secondo regime fiscale stabilisce che i redditi di lavoro dipendente e autonomo, generati in Italia da quei lavoratori che abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato, concorrano a formare il reddito complessivo per il 50% del suo ammontare e al ricorrere di determinate condizioni.

È stato infine previsto che, per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e i partiti politici, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, alle medesime condizioni inizialmente richieste, entro il limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del Decreto legge n. 149/2013.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato