Attenzione al calcolo delle deduzioni Ires/Irpef da Irap

In caso di incidenza del costo del personale superiore al 90% del valore della produzione, bisogna porre attenzione a rimodulare la somma delle deduzioni Irap, in modo da evitare il rischio di dedurre un importo complessivamente superiore ai versamenti Irap effettuati.

In sede di compilazione di dichiarazione dei redditi dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, da qualche anno, come noto, è possibile beneficiare di due diverse deduzioni commisurate all’Irap versata:

  • una deduzione forfetaria pari al 10% dell’Irap versata, in presenza di interessi passivi e oneri finanziari (di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008);
  • una deduzione analitica dell’Irap legata alle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle relative deduzioni (di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011).

Per entrambe le deduzioni, che fanno riferimento al concetto di “Irap versata”, occorre seguire il principio di cassa, ovvero diventa rilevante l’Irap effettivamente pagata in un esercizio, sia a titolo di saldo dell’esercizio precedente, sia a titolo di acconto per l’esercizio in corso, comprendendo gli eventuali acconti non versati per effetto di compensazioni verticali (gli acconti rilevano però nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta). Possono inoltre essere considerati anche i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso o di accertamento o iscrizione a ruolo per effetto delle attività di liquidazione o di accertamento.

Di seguito, come specificato in premessa, si propone un esempio numerico volto a delineare la necessità di rimodulare le deduzioni in caso di incidenza del costo del personale superiore al 90%.

Si ipotizzino i seguenti dati:

  • versamento saldo Irap in data 16/6/n  –>          20.000
  • versamento I acconto Irap in data 16/6/n –>     24.000
  • versamento II acconto Irap in data 30/11/n –>  36.000
  • Irap corrente per l’esercizio n –>                        50.000

Si supponga che vi sia stato concorso di interessi passivi e oneri assimilati alla base imponibile Irap sia per l’esercizio corrente che per l’esercizio precedente. In questo caso, la deduzione forfetaria del 10% sarà complessivamente pari a 7.000, di cui 2.000 di “competenza” dell’esercizio precedente e 5.000 di “competenza” dell’esercizio corrente (gli acconti, infatti, pur se versati per un importo superiore, vengono ricondotti al limite dell’imposta dell’esercizio).

Si ipotizzino, ora, i seguenti ulteriori dati:

  • base imponibile Irap esercizio n-1 –>                                  100.000
  • costo del lavoro (al netto delle deduzioni) esercizio n-1 –>     95.000
  • base imponibile Irap esercizio n –>                                      200.000
  • costo del lavoro (al netto delle deduzioni) esercizio n –>      170.000

Con riferimento all’esercizio n-1, l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è del 95%, a cui corrisponderebbe una deduzione teorica di 19.000 (considerando il versamento del saldo, da ipotesi iniziali pari a 20.000). Così facendo, però, la deduzione di “competenza” dell’esercizio n-1 verrebbe ad essere pari a 21.000 (2.000 di forfetaria + 19.000 di analitica), ovvero un importo superiore ai versamenti Irap effettuati relativamente al medesimo esercizio (per l’appunto, il saldo di 20.000). Occorre, quindi, procedere con una ridefinizione della deduzione analitica, adeguandola all’importo massimo di 18.000 (20.000 complessivi – 2.000 di forfetaria).

Con riferimento all’esercizio n, invece, non sussistono tali problematiche, in quanto l’incidenza del costo del lavoro è pari a 85%, e, quindi, sarà possibile beneficiare integralmente della deduzione analitica di 42.500 (50.000 di acconti nel limite dell’imposta, moltiplicato per 85%), che, se sommata alla forfetaria di 5.000, porta ad un importo complessivo di 47.500 (inferiore ai versamenti effettuati relativamente all’esercizio n, ricondotti, se superiori, all’imposta di competenza).

Come evidenziato dagli esempi, l’analisi della somma di deduzioni forfetaria e analitica non va eseguita sugli importi totali, ma su entrambi gli esercizi, in modo da valutare opportunamente i versamenti di competenza.

Da ultimo, si ricorda che le deduzioni in oggetto vanno indicate nel modello Redditi 2017 nel seguente modo:

  • deduzione forfetaria
    • impresa in contabilità ordinaria –> RF55 cod. 12
    • impresa in contabilità semplificata –> RG22 cod. 14
    • lavoro autonomo –> RE19 col. 1
  • deduzione analitica
    • impresa in contabilità ordinaria –> RF55 cod. 33
    • impresa in contabilità semplificata –> RG22 cod. 15
    • lavoro autonomo –> RE19 col. 2

 Mauro Daniotti – Centro Studi CGN