Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: ufficializzata la proroga

A due giorni dalla scadenza del primo invio del nuovo adempimento Comunicazione liquidazioni periodiche IVA è stata finalmente ufficializzata la proroga che posticipa il termine per la trasmissione dei dati IVA relativi al 1° trimestre 2017, dal 31 maggio al 12 giugno 2017.

Il Mef, attraverso un comunicato, ha formalizzato un rinvio che era nell’aria da tempo, richiesto a gran voce da professionisti ed imprese a causa degli innumerevoli dubbi e difficoltà riscontrati e ancora non del tutto dissipati. La piattaforma web Fatture e corrispettivi, uno dei canali tramite cui effettuare l’invio, ha evidenziato non pochi malfunzionamenti e disservizi e le software house hanno avuto un breve lasso di tempo a disposizione per adeguarsi alle specifiche tecniche e alle modalità di invio di tale adempimento.

Rimangono invece inalterate le scadenze relative agli altri periodi.

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Si ricorda che la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA ha cadenza trimestrale, a prescindere dalla periodicità di liquidazione IVA del contribuente, e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Come indicato nelle istruzioni “…se entro il termine di presentazione, sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti”.

Di seguito si indicano le principali caratteristiche dell’adempimento introdotto dal DL 193/2016.

Scopo: consentire all’Agenzia delle Entrate di eseguire degli incroci immediati tra i dati comunicati mediante la Comunicazione e i versamenti effettuati dai contribuenti, per rilevare eventuali incoerenze e comunicarle ai soggetti interessati, che vi potranno porre rimedio fornendo i necessari chiarimenti o versando quanto dovuto tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Contenuto: il modello si compone di frontespizio, contenente i dati del contribuente, e del quadro VP, quadro in cui vengono esposti i dati riepilogativi per il calcolo dell’IVA; i contribuenti trimestrali provvederanno a compilare un unico modulo relativo al trimestre di riferimento, mentre i contribuenti mensili compileranno un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento.

Soggetti esonerati: non tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti all’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA; sono esonerati i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione annuale IVA (ex. Chi svolge attività interamente esente), che non devono effettuare liquidazioni IVA periodiche (ex. agricoltori in regime speciale ex art.34), i minimi/forfettari, gli enti non commerciali che adottano il regime speciale 398.

Nel caso in cui, i soggetti che non effettuano liquidazioni IVA dovessero versare l’imposta, a seguito ad esempio di rilevazioni con inversione contabile, si dovrà in ogni caso presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Modalità d’invio: la Comunicazione può essere inviata:

  • tramite il servizio web gratuito “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, caricando manualmente il file Xml:
    • dal contribuente stesso che accede al servizio utilizzando le proprie credenziali Fisconline ed invia il file senza dovervi apporre la firma digitale;
    • dall’intermediario delegato che, dopo aver scaricato la delega del contribuente direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, con le proprie credenziali Entratel, invia un singolo file per contribuente (è infatti previsto l’invio di un file per singola comunicazione);
  • tramite un sistema automatizzato che si avvale di particolari protocolli di sicurezza (HTTPS, SPCoop, FTP); in questo caso, saranno le software house che, accreditandosi presso l’Agenzia delle Entrate, ottengono la certificazione per effettuare gli invii. In questo caso, però, i file andranno firmati digitalmente o dal contribuente o dall’intermediario.

Con un comunicato stampa del 10 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha poi rivisto le modalità di invio dell’adempimento, o per meglio dire, ai sopra citati invii di singoli file, ha aggiunto la possibilità di inviare un unico file ZIP, firmato digitalmente, contenente più Comunicazioni (evitando così l’oneroso passaggio di firma digitale per singolo modello).

Importante sottolineare, inoltre, che non sarà possibile inviare tale adempimento tramite il normale canale Entratel – Desktop telematico; tale strumento, però, potrà essere utilizzato per la verifica e la firma del file xml.

L’esito dell’invio verrà notificato nell’area di monitoraggio dei flussi presente all’interno del servizio Fatture e Corrispettivi e nel Cassetto Fiscale del contribuente.

Sanzioni: in caso di omessa, incompleta o infedele Comunicazione è prevista una sanzione che va da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000; tale sanzione è ridotta della metà, da un minimo di € 250 ad un massimo di € 1.000, se la comunicazione viene inviata/corretta entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

Questo nuovo adempimento, seppur nato con l’intento di favorire il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e come strumento contro la lotta all’evasione, si sta rivelando invece quanto mai ostico e anche l’ufficializzazione della proroga della scadenza, giunta in extremis, ha aumentato il dissenso e il mal contento di professionisti e imprese.

Elisa Fontana – Centro Studi CGN