Contributo per le spese di vigilanza: nuovi parametri per il biennio 2017/18

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 3 marzo 2017, ha fissato il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017/18.

Il contributo deve essere corrisposto sulla base di determinati parametri e nella misura indicata nelle tabelle di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DM in commento e va calcolato con riferimento ai dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016.

I parametri di riferimento delle società cooperative sono il numero dei soci, il capitale sottoscritto e il fatturato; quelli relativi alle banche di credito cooperativo sono il numero dei soci e il totale dell’attivo; quelli relativi alle società di mutuo soccorso sono il numero dei soci e i contributi mutualistici.

Il termine per il versamento del contributo é fissato in 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 11 aprile 2017 n. 85). Per le società di nuova costituzione, invece, il termine é di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registo delle Imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società iscritte nel Registro delle Imprese successivamente al 31 dicembre 2017.

I contributi sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3010: contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento;
  • 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
  • 3014: sanzioni.

Per quanto riguarda limitazioni ed eccezioni, le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017/2018 sono tenute al pagamento del contributo minimo.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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