Detrazione IRPEF canoni di leasing

Tra le nuove detrazioni IRPEF al 19% presenti nel nuovo 730/2017 ed introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (commi 76-84 art. 1) vi sono anche quelle riguardanti i canoni corrisposti per il leasing immobiliare per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale. In questo modo il legislatore ha cercato di favorire l’acquisto della prima casa in leasing, che diventa uno strumento alternativo alla stipula del classico mutuo ipotecario.

La detrazione riguarda i canoni ed i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore ad euro 55.000 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle medesime condizioni che regolano la disciplina della detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso.

Analizziamo le caratteristiche di questa nuova agevolazione.

Beneficiari e durata

L’utilizzatore con età inferiore a 35 anni, e con un reddito non superiore a 55 mila euro (condizioni entrambe in possesso all’atto della stipula del contratto, così come recita la circolare dell’Agenzia Entrate 27/2016 intervenuta sull’argomento) può beneficiare della detrazione del 19% sui canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e sul prezzo di riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro.

Per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e gli oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.

Importi detraibili

L’agevolazione è riconosciuta sui canoni e i relativi oneri accessori pattuiti nel contratto di leasing abitativo (compresi quindi i costi di stipula del contratto di leasing) ed è subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, che deve essere attestato dall’ente concedente (tramite apposita certificazione).

Con riferimento invece agli oneri accessori viene precisato che non sono detraibili:

  • gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
  • gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento, per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione la detrazione in esame trova applicazione per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020 a prescindere dalla circostanza che la durata del leasing si protragga oltre tale ultima data.

Come compilare il modello 730/2017

Per usufruire della detrazione il contribuente deve compilare il rigo E-14 del modello 730/2017.

In particolare occorre indicare in:

  • colonna 1 data stipula leasing:deve indicare la data in cui è stato stipulato il contratto di leasing-locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
  • colonna 2 numero anno:bisogna indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. In questo caso, considerando che il 2016 è il primo anno, bisogna indicare “1”.
  • colonna 3 importo canone di leasing:la somma complessiva dei canoni di leasing pagati nel 2016.
  • colonna 4 prezzo di riscatto: l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare l’immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di leasing. I limiti sono di 20.000 per gli under 35 e di 10.000 per gli altri.

Fabrizio Tortelotti