Regime speciale lavoratori impatriati

lavoratori impatriati godono di un particolare regime agevolativo introdotto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, cosiddetto “Decreto Internalizzazione”. Vediamo quali sono le condizioni per poterne beneficiare, anche alla luce della circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, in cui vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”.

Gli impatriati sono lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, che in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la residenza fiscale dall’estero in Italia per intraprendere una attività lavorativa.

A decorrere dall’anno di imposta 2016, verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione agevolata, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017.

A decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del predetto trasferimento e per i quattro successivi, per tali soggetti (individuati dal Decreto del MEF del 26.05.2016) il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia viene detassato del 30 per cento a fini IRPEF al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Nella circolare sopra indicata viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana (anche se successivo a quello in cui hanno cominciato a svolgere l’attività lavorativa).

Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili (collegamento da provare presumibilmente tramite apposita istanza di interpello).

Il beneficio tuttavia non spetta ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati distaccati all’estero e avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma (24 mesi).

Ciò in quanto il loro rientro in Italia avverrebbe in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, ponendoli in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia.

Per l’anno 2016 era agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente mentre dal 2017 tale beneficio si è esteso anche al lavoro autonomo. In particolare il lavoratore autonomo che, a partire dall’anno 2017, acquisisce la residenza in Italia e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 (ad esempio, perché non laureato o proveniente da un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni) deve possedere unicamente i seguenti requisiti:

  • non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento;
  • deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, nonché svolgervi l’attività lavorativa in modo prevalente.

Inoltre lo stesso articolo, al comma 2, estende il predetto criterio di determinazione del reddito (sottoposizione a IRPEF per il 70 per cento) anche ai soggetti già destinatari degli interventi di detassazione IRPEF di cui alla legge n. 238 del 2010 (incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori all’estero).

Si tratta in particolare dei cittadini dell’Unione europea che:

  • in possesso di un titolo di laurea, hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
  • hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Il regime disposto dalla legge 238/2010 consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa: tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’80 e del 70 per cento).

Tali soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (Prot. n. 64188/2017), per il regime agevolativo previsto dal D.Lgs. n. 147/2015 fino alla data 2 maggio 2017.

L’opzione è irrevocabile, è esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro e consente di fruire – per il quinquennio 2016/2020 – del regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati dall’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in alternativa all’applicazione – per il biennio 2016/2017 – delle agevolazioni di cui alla legge 238/2010.

In pratica, i lavoratori dovranno presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro che dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale e l’indicazione della sua attuale residenza in Italia, oltre all’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

Per l’anno di imposta 2016 i lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione applicano il regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70 per cento.

Per l’anno di imposta 2017 l’agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro.

Si prevede inoltre che l’innalzamento al 50 per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applichi, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato l’opzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.lgs. 147/2015.

In sostanza, per le annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il 50 per cento del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quello dei soggetti, destinatari della legge n. 238 del 2010, che nell’anno 2016 hanno scelto invece di applicare il nuovo regime del predetto articolo 16.

Fabrizio Tortelotti