Ristrutturazione edilizia: a chi intestare i documenti?

Nel caso di spese per ristrutturazione edilizia, per beneficiare delle detrazioni fiscali previste, quali sono le regole per la corretta intestazione della fattura? Quale codice fiscale indicare come beneficiario della detrazione nel bonifico? Facciamo chiarezza, attraverso degli esempi pratici.

Sembrano domande semplici, forse banali, ma chi di noi si è imbattuto in interventi di ristrutturazione o risparmio energetico spesso ha avuto non poche difficoltà nel gestire tali richieste dei fornitori, soprattutto per quanto riguarda la compilazione della fattura. Considerato poi che il momento nel quale dobbiamo fornire tali risposte è temporalmente distante rispetto al momento della dichiarazione dei redditi e che solamente in sede di dichiarazione dei redditi prendiamo coscienza della nostra effettiva imposta lorda sulla quale applicare la detrazione, è chiaro che potremmo trovarci ad aver dato risposte che potrebbero farci perdere la detrazione.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il tanto atteso chiarimento, contenuto nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017. In tale circolare viene indicato che “Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, fin quando prevista), nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni esempi di possibile “gestione” delle annotazioni dei nominativi su bonifici e fatture, partendo sempre dalla considerazione che entrambi i soggetti hanno diritto alla detrazione (pertanto possono accedere alla detrazione).

Il primo caso è quello in cui solamente il soggetto A è indicato nelle fatture e nei bonifici; pertanto in prima battuta la detrazione compete al soggetto A, anche se la detrazione potrà essere applicata al soggetto B a condizione che provveda ad indicarlo in fattura (ovviamente il soggetto B potrà applicare la detrazione al 100% ovvero suddividere la detrazione tra A e B sulla base dell’onere effettivamente sostenuto).

Ad identica soluzione si giunge nel caso in cui tutta la documentazione è intestata al soggetto B mentre si vorrebbe che la detrazione venisse applicata al soggetto A (si tratta pertanto della situazione opposta alla precedente).

È utile precisare che, come la stessa Agenzia ricorda, il soggetto non intestatario dev’essere comunque in grado di dimostrare di aver effettivamente sostenuto l’onere, sulla base del principio generale che la detrazione compete al contribuente che ha effettivamente sostenuto lo stesso.

Ulteriore casistica riguarda la situazione in cui la fattura è intestata ad A mentre il bonifico riporta il nominativo di B (oppure si potrebbe rientrare nella situazione opposta di fattura intestata a B mentre il bonifico è intestato ad A). Partendo sempre dal presupposto che sia A che B sono soggetti ammessi alla detrazione, la stessa potrà essere applicata al solo soggetto A ovvero al solo soggetto B effettuando l’apposita annotazione sulla fattura; terza soluzione riguarda l’applicazione della detrazione ad entrambi i soggetti sulla base dell’onere effettivamente sostenuto, sempre annotando sulla fattura l’apposita ripartizione.

Ultima situazione presa a titolo d’esempio da parte dell’Agenzia riguarda l’acquisto dell’immobile interamente ristrutturato dall’impresa o cooperativa costruttrice; se la fattura è intestata ad entrambi gli aventi diritto, la detrazione compete ad entrambi sulla base della specifica quota di possesso dell’immobile. Si precisa che per tale tipologia di acquisto, non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

L’Agenzia, continuando a fornire maggiori dettagli al riguardo, afferma che “nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.1).”

Sempre l’Agenzia, con un documento di prassi datato 18 novembre 2016 (circolare n. 43), aveva provveduto a chiarire la fattibilità della detrazione nel caso in cui il contribuente avesse utilizzato una modalità di pagamento differente rispetto al bonifico specifico per le detrazioni, bonifico sul quale è applicata una ritenuta obbligatoria dell’8 per cento. Ebbene, la detrazione è ammessa se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale viene attestato che i corrispettivi versati dal contribuente per l’effettuazione dei lavori sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Condizione indispensabile per accedere a tale regime di favore consiste nell’impossibilità di ripetere il pagamento al fornitore utilizzando la modalità corretta, ossia il bonifico specifico per le detrazioni. Pertanto l’Agenzia fornisce una sorta di classificazione gerarchica per correggere l’errato utilizzo della modalità di pagamento per gli interventi di ristrutturazione:

  1. ripetizione del pagamento con il modello di bonifico corretto;
  2. ove non sia possibile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale viene attestato che i corrispettivi versati dal contribuente sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Marco Beacco – Centro Studi CGN