Bonus “mamma domani”: le istruzioni operative

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per espressa previsione dell’art.1, co. 353 della Legge di Bilancio 2017, viene riconosciuto un premio pari a 800 Euro, per evento, alla nascita, all’adozione o all’affidamento di minore. Ecco le indicazioni per beneficiare del bonus “mamma domani”.

L’accesso al beneficio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ex art. 8 T.U. n. 917/1986, è subordinato alla richiesta della futura madre al settimo mese di gravidanza o all’atto di adozione e viene corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione.

Attraverso le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017, l’Inps fornisce le prime indicazioni utili all’attuazione della suindicata disposizione, mentre con la circolare n. 78/2017 sono precisate le istruzioni in merito alla messa in esercizio della procedura telematica di acquisizione delle domande.

Il bonus “mamma domani” verrà riconosciuto dall’Inps alle donne gestanti o alle madri in possesso dei requisiti per l’assegno di natalità (cfr. art. 1, co. 125, L. n. 190/2014). In particolare è richiesta:

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria, con equiparazione delle cittadine non comunitarie con status di rifugiato politico e protezione sussidiaria;
  • per le cittadine non comunitarie, il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Mediante la circolare n. 78/2017, l’Inps ha chiarito come l’attivazione, a partire dal 4 maggio 2017, della procedura telematica da usare in via esclusiva per la presentazione della domanda per gli eventi predetti, verificatisi dal 1° gennaio 2017, dovrà essere gestita con una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Si precisa che l’accesso al beneficio dovrà necessariamente pervenire all’Istituto dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e non oltre un anno dal verificarsi dell’evento. Solo nel caso di nascita o adozione dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017 il termine di un anno per la presentazione della domanda decorrerà dal 4 maggio, data di rilascio della procedura telematica.

All’atto della domanda, la richiedente dovrà specificare l’evento per il quale è richiesto il beneficio:

  • compimento del settimo mese di gravidanza, ossia inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza definitiva ex L. n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale o internazionale (cfr. artt. 22, co. 6 e 34, L. n. 184/1983);
  • maturazione di sette mesi di gravidanza, non portata a termine per interruzione della stessa.

L’attestazione dello stato e del compimento del settimo mese di gravidanza andrà certificata attraverso una delle modalità alternative di seguito elencate:

  • presentazione del certificato di gravidanza in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo raccomandata (cfr. art. 49 del D.P.R. n. 445/2000);
  • indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
  • indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • indicazione, esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza, del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Qualora la richiesta venga presentata in relazione al parto, la madre sarà tenuta ad autocertificare nella richiesta di premio la data del parto, le generalità e il codice fiscale del bambino, oltre ad ogni informazione ulteriore necessaria alla procedura. In caso di adozione o affidamento preadottivo, invece, si dovranno seguire le istruzioni contenute nella circolare dell’Inps n. 47/2012.

Inoltre, se la cittadina non comunitaria non abbia allegato i titoli di soggiorno utili, dovrà indicare nella domanda gli elementi identificativi per la verifica del titolo di soggiorno.

Il bonus “mamma domani”, dell’ammontare di 800 Euro in relazione a ciascun evento e ad ogni figlio nato, adottato o affidato, sarà corrisposto dall’Inps attraverso il mezzo di pagamento indicato dal richiedente nella domanda e intestato allo stesso:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN, previa presentazione del modello SR163.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato