Esonero INPS per coltivatori diretti e IAP con meno di 40 anni

Con la Circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, l’INPS é intervenuto fornendo chiarimenti importanti circa le misure incentivanti previste dalla Legge di Bilancio 2017 per il settore dell’agricoltura.

Nello specifico, l’art. 1, co. 344 e 345, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni, che effettuino nuove iscrizioni alla previdenza agricola nel 2017, usufruiscano dei seguenti sgravi per il primo quinquennio dall’iscrizione:

  • esonero contributivo totale per i primi 36 mesi;
  • sgravio del 66% per i successivi 12 mesi;
  • sgravio del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Tale beneficio é riconosciuto anche a coloro che hanno effettuato la nuova iscrizione alla previdenza agricola nel 2016, a condizione che gestiscano imprese agricole in territori montani (Dpr 601/1973, art. 9) e nelle aree agricole svantaggiate (art. 15, legge 984/1977).

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 85, l’esonero dal versamenti dei contributi INPS agricoli è subordinato:

A) alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

B) il rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 del 2013, relativi all’applicazione delle norme del TFUE agli aiuti “de minimis” pari, per il settore agricolo, a 15.000 euro.

Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali – una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.  La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:

  • Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
  • Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

Una volta ricevuta l’istanza, l’ente effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà, esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza, l’avvenuta o meno ammissione al beneficio.

Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante.

Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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