Le spese sanitarie per i disabili

Quali sono le spese mediche per disabili detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi? Ecco le spese ammesse, riepilogate punto per punto.

Aspetti generali

Tra le spese sanitarie detraibili sono ricomprese, come noto, quelle sostenute in favore delle persone affette da disabilità e cioè quelle che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. Il contribuente che versa nello status in esame ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.. Una particolare disciplina è riservata ai cosiddetti grandi invalidi di guerra, regolamentati dall’art. 14 del TU n. 915 del 1978, che li considera portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In altri termini, nel caso dei grandi invalidi di guerra, ai fini del riconoscimento dello status di disabilità è sufficiente esibire il decreto con cui viene concessa la pensione privilegiata.

Spese ammesse

In generale, la detrazione Irpef è ammessa in relazione alle spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Al solo fine di meglio delineare il campo di applicazione delle spese ammesse alla detrazione, si precisa che il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per:

  1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
  2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato. In merito alle spese per il trasporto non è chiaro se il contribuente possa portare in detrazione le spese relative al trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS con qualunque mezzo. Stante quanto precisato dalla circolare n. 17/E sopra ricordata, infatti, la ONLUS potrebbe effettuare il trasporto con un aeromobile, col treno o con qualunque altro mezzo diversi dall’ambulanza e, in tali casi, non è chiaro se il contribuente possa portare in detrazione la spesa documentata dalla fattura emessa dalla ONLUS;
  3. l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. In relazione a tali spese, si ricorda che il contribuente può fruire della detrazione Irpef solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella. Per tali spese, valgono le precisazioni evidenziate nel punto precedente;
  8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità. Anche per tali spese valgono le precisazioni di cui al punto 6;
  9. l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità.
  10. l’acquisto di telefonini per sordomuti. Per le spese di cui al presente punto, il contribuente può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. L’Amministrazione finanziaria, in merito, ha precisato che tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata;
  11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5). Per tali spese, si ricorda che valgono le precisazioni di cui al punto precedente;
  12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche. Anche per le spese evidenziate nel presente punto, operano le puntualizzazioni evidenziate nel punto 10.

Bicicletta elettrica o e-bike – novità!

Possono godere della detrazione Irpef nella misura del 19 per cento da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti le spese sostenute per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita o e-bike (sebbene non sia ricompresa nel nomenclatore tariffario delle protesi).

Va ricordato, tuttavia, che il contribuente può beneficiare dell’agevolazione purché produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl che attesti il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie.

Acquisto di cucine – novità!

Nell’ambito delle spese sanitarie sostenute dai soggetti affetti da disabilità ammesse all’agevolazione è compreso anche l’acquisto della cucina, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell’ambiente.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN