Assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni

Cos’è l’assegno al nucleo familiare? A chi spetta il beneficio? Come presentare la domanda ed entro quali termini? Cosa succede se, dopo la presentazione della domanda, varia la situazione familiare? Rispondiamo a queste domande attraverso degli esempi pratici.

L’assegno al nucleo familiare è un contributo economico erogato dall’INPS regolamentato dall’art. 65 della legge 448/98 (successivamente rivisto fino ad arrivare al DPCM m. 159/2013) da presentare direttamente al Comune di residenza del soggetto richiedente.

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, comunicandolo a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.

L’INPS paga (mediante accredito sul conto corrente bancario), con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Chi può presentare la domanda e quali sono i requisiti per poter richiedere l’assegno?

Il beneficio spetta ai nuclei familiari in cui sono presenti tre o più figli minori e che sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  • il nucleo familiare deve essere composto da almeno un genitore e tre minori di anni 18 (figli propri) sui quali esercita la potestà genitoriale;
  • un reddito complessivo non superiore al valore dell’indicatore ISEE. Per la sua concessione, il valore ISEE di riferimento per l’anno 2017, per un nucleo con 5 componenti, è di euro 8.555,99.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio per ottenere gli assegni relativi all’anno 2017 la domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018).

I soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Possono presentare domanda:

  • Cittadini italiani;
  • Cittadini comunitari;
  • Cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 13 Legge 97 del 6 agosto 2013).

Per i cittadini extracomunitari, le istanze di concessione dell’assegno al nucleo familiare, vengono accettate solo a partire dal 4 settembre 2013, in seguito alla modifica dell’art. 65 co. I della Legge 448/98 da parte dell’art. 13 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013.

Prima della modifica, la domanda da parte dei cittadini extracomunitari poteva essere presentata solo se titolari dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria.

Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Riportiamo tre esempi, utili a comprendere meglio il periodo di spettanza del beneficio:

Esempio 1: il giorno 1 gennaio 2017, nel nucleo familiare del Signor Rossi Mario, sono presenti 2 figli minori (3 e 7 anni). A maggio nasce il terzo figlio.

Mario Rossi può presentare domanda di assegno al nucleo familiare solo per il periodo maggio-dicembre 2017.

Esempio 2: il giorno 1 gennaio 2017, nel nucleo familiare del Signor Rossi Mario, sono presenti 3 figli minori (5, 10 e 17 anni). A maggio il maggiore dei tre figli diventa maggiorenne.

Mario Rossi può presentare domanda di assegno al nucleo familiare solo per il periodo gennaio-maggio 2017.

Esempio 3: il giorno 1 gennaio 2017, nel nucleo familiare del Signor Rossi Mario, sono presenti 3 figli minori (5, 10 e 17 anni). A maggio il maggiore dei tre figli diventa maggiorenne. Ad ottobre nasce il quarto figlio.

Mario Rossi può presentare due domande di assegno al nucleo familiare:

  • la prima domanda valida per il periodo gennaio-maggio 2017;
  • la seconda per il periodo ottobre-dicembre 2017.

Esempio 4: alla data del 1 gennaio, nel nucleo familiare del Signor Rossi Mario, sono presenti tre minori: due figli suoi ed un nipote.

Mario Rossi non ha diritto a presentare la domanda di assegno al nucleo familiare in quanto manca il requisito della presenza di almeno 3 figli minori nel proprio nucleo.

Variazione della situazione familiare dopo la presentazione della domanda

Come riportato negli esempi, se intervengono variazioni del nucleo familiare che danno diritto all’assegno, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

L’importo dell’assegno mensile per l’anno 2017, se spettante nella misura intera, è pari ad euro 141,30.

Giulia Breda – Centro Studi CGN