Cessazione partita IVA ed esclusione dal VIES

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, ha definito i criteri per determinare, sulla base di specifici profili di rischio, i soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione dal VIES.

Si ricorda che, secondo l’art. 35, co. 15-bis del DPR 633/72, gli Uffici possono effettuare controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti che hanno ricevuto l’attribuzione del numero di partita IVA. Tali controlli, eseguiti applicando specifici criteri di valutazione del rischio, possono portare alla notifica di un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta e conseguentemente all’estromissione dalla banca dati VIES.

Il Provvedimento n. 110418 specifica che la valutazione del rischio di cui sopra é effettuata sulla base di:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Dal punto di vista operativo, l’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA avviene in primo luogo attraverso procedure automatizzate e, successivamente, i soggetti identificati mediante tali procedure potranno essere destinatari di accessi presso il luogo di esercizio dell’attività con controlli formali (es: verifica dell’esistenza della sede) e/o sostanziali (es: verifica della corrispondenza dell’attività dichiarata con quella effettiva).

Sulla base di tali controlli, l’Ufficio può notificare al contribuente:

  • un provvedimento di cessazione della partita IVA, nel caso in cui risultino assenti i requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal DPR 633/72. La cessazione della partita IVA comporterà automaticamente l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;
  • un provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES nel caso in cui, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal DPR 633/72, il soggetto abbia posto in essere consapevolmente operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA.

Il contribuente, escluso dalla banca dati VIES, potrà essere nuovamente incluso nella stessa a seguito:

  • dell’accoglimento di una nuova apposita istanza presentata all’Ufficio che aveva emanato il provvedimento di esclusione;
  • di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Ufficio.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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