Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

L’art. 4 del DL 193/2016 ha abolito lo spesometro annuale e introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale novità è volta a fornire all’Agenzia delle Entrate uno strumento in più contro la lotta all’evasione fiscale. Il nuovo adempimento, infatti, unitamente alla Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, dovrebbe consentire all’ente statale un maggiore ed immediato controllo tra i dati comunicati e i versamenti effettuati dai contribuenti e una più efficace comunicazione tra i soggetti coinvolti.

Contenuto

La Comunicazione dati fattura consisterà nell’invio dei dati relativi alle fatture emesse, quelle ricevute, comprese le bolle doganali, e le note di variazione.

Per ogni singolo documento, in base all’art. 4 del DL 193/16, dovranno essere comunicati:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti;
  • data e numero fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Come evidenziato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/e di febbraio 2017, possono non essere comunicate le fatture elettroniche emesse e ricevute se già acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SDI), “se ciò risulta più agevole” per il contribuente.

Soggetti obbligati ed esonerati

Sono tenuti all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi IVA, compresi enti non commerciali, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia e soggetti che hanno esercitato l’opzione ex art. 36 bis.

Sono totalmente esonerati:

  • agricoltori in regime di esonero (con volume d’affari non superiore a € 7.000) operanti in zone montane;
  • contribuenti in regime fiscale agevolato (minimi e forfetari).

Sono tenuti all’invio dei soli dati delle fatture emesse:

  • enti/associazioni in regime speciale 398;
  • agricoltori non operanti in zone montane.

Scadenza:

L’invio della Comunicazione dati fattura, a regime, avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione di quella relativa al secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 16/09.

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Per il solo anno 2017, con l’intento di alleggerire il peso gravante in capo ai contribuenti, il DL 244/16 ha già previsto una diversa periodicità per questo adempimento:

  • 1° semestre 2017: 18 settembre 2017
  • 2° semestre 2017: 28 febbraio 2018

E nonostante per quest’anno siano già state stabilite delle scadenze particolari, con un documento di luglio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha richiesto una proroga al 31 ottobre 2017 per quanto riguarda l’invio dei dati del primo semestre 2017 a causa dei numerosi adempimenti da presentare.

Ad oggi, però, non vi sono informazioni ufficiali circa questa proroga.

Modalità d’invio

Il file xml contenente i dati fattura può essere trasmesso solamente in via telematica; tale invio può essere effettuato:

  • tramite il servizio web “Fatture e Corrispettivi” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato;
  • tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al quale possono accedere esclusivamente le softwarehouse che hanno ottenuto la certificazione per effettuare gli invii, dopo essersi accreditate presso l’Agenzia delle Entrate.

Importante sottolineare che per l’invio non sarà invece possibile utilizzare il normale canale Entratel – Desktop telematico.

L’esito dell’invio verrà comunicato con messaggio in formato xml attraverso lo stesso canale di trasmissione utilizzato.

Sanzioni

L’art. 4, c. 3, del D.L. 193/2016, in caso di omesso/errato invio dei dati fattura, prevede le seguenti sanzioni:

  • € 2 a singola fattura;
  • un massimo di € 1.000 a singolo trimestre.

Se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione da versare sarà ridotta della metà, ossia € 1 a fattura, con un massimo di € 500 a trimestre. Tali limiti, prima della conversione in legge del D.L. 193/2016, erano decisamente più pesanti; era prevista, infatti, una sanzione di € 25 a singola fattura e un massimo di € 25.000 a trimestre.

Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso/errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.

Elisa Fontana – Centro Studi CGN