Contratti di locazione breve: ecco il codice tributo per versare le imposte

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017, ha istituito il codice tributo per il pagamento, mediante delega F24, della ritenuta sulle locazioni brevi.

Si ricorda che l’art. 4 del DL n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) ha chiarito la natura delle locazioni brevi, definendole come “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Il comma 5 del medesimo DL n. 50/2017, stabilisce che “i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998”.

La ritenuta sarà operata:

  • a titolo di cedolare secca, se vi è stata l’opzione per l’imposta sostitutiva;
  • a titolo di acconto sulle imposte sui redditi, nel caso inverso in cui non sia stata esercitata l’opzione.

Il codice tributo, così come chiarito dalla Risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017, è il “1919 denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Dovrà essere inserito nella sezione erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di Riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per recuperare in compensazione, mediante modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. b) de D.Lgs. n. 175/2014, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”.

Verrà impiegato invece il codice “6782” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato”, per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/