Mauro Daniotti

Nato a Pordenone nel 1974, esercita la professione di Dottore Commercialista dal 2003. È uno dei pilastri del Centro Studi CGN e si occupa dell’amministrazione del Gruppo.

Articoli dell'autore:

Il trattamento contabile e fiscale delle plusvalenze patrimoniali

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Le plusvalenze patrimoniali, come noto, si riferiscono ai beni dell’impresa diversi da quelli che generano ricavi, secondo la definizione dell’art. 85 TUIR (beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, materie prime o sussidiarie e semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, azioni o quote di partecipazioni ed altri strumenti finanziari) e sono costituite dalla differenza positiva fra il corrispettivo di vendita ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti.
Le plusvalenze, ai sensi del successivo art. 86, concorrono alla formazione del reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oltre che nel caso in cui sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi.

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Compensi amministratori delle società di capitali? Sempre deducibili (ma per cassa)

La sentenza della Corte del 13 agosto 2010 n. 18702, infatti, interpretando il previgente art. 62, e riprendendo in buona sostanza quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24188/2006 in relazione al compenso percepito da un amministratore unico di una Srl, afferma che il combinato disposto dei commi 2 e 3 da un lato “esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone” e, dall’altro, “non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore di società di capitali”, la cui posizione sarebbe equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore individuale, non essendo assoggettato ad altrui potere direttivo.

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