Iniziamo con la MASSIMA: Nonostante l’elencazione tassativa degli atti impugnati, contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa tributaria. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del D.P.R. che ha tali caratteristiche, (…) è immediatamente impugnabile (Cassazione, sentenza 7344/2012, depositata in data 11 maggio 2012).
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