La comunicazione 2012 per l’utilizzo privato dei beni d’impresa da parte dei soci e degli amministratori, allargata ai finanziamenti e alle capitalizzazioni in corso (Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011 punto 1.3) effettuati dai soci nei confronti della società concedente e comunque riferita ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta, rappresenta una “istantanea” al 17 settembre 2011, introdotta dal nuovo adempimento telematico. Tuttavia le norme antielusive contenute nel DL 138/2011 – in vigore solo dal periodo di imposta 2012 – non saranno applicabili e pertanto, dalla comunicazione di tali informazioni, potranno scaturire “solo” accertamenti ex art. 38 D.P.R. 600/73 per i soci e/o i familiari utilizzatori dei beni o per i finanziatori della società.
E’ più facile dedurre le mini perdite sui crediti. L’art. 33, comma 5, del D.L. 83 del 22/6/2012 convertito in L. n. 134 del 7 agosto 2012, amplia la possibilità di dedurre le perdite su crediti introducendo tre nuovi casi per consentire in maniera agevolata la rilevazione delle perdite. In particolare, il Legislatore ha modificato l’articolo 101 del TUIR legittimando l’impresa, senza particolari oneri documentali, a portare in deduzione perdite in quanto si considerano sussistenti “ex lege” i cosiddetti elementi “certi e precisi”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E dello scorso 6 agosto è intervenuta chiarendo la possibilità di detrazione di eventuali crediti IVA maturati nel caso in cui, per quell’anno, la dichiarazione risulti omessa e le modalità per il riconoscimento dei crediti stessi.
Rita Martin
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La compilazione del Modulo di dichiarazione dei redditi RW nasce dall’esigenza di controllare il movimento dei capitali al fine del contrasto dell’evasione internazionale. L’obbligo era stato introdotto da una Direttiva Europea del 1988 a seguito del quale veniva eliminato un complesso sistema di controlli previsti per le operazioni con l’estero. Più recentemente si è verificato un aumento dell’interesse dei verificatori ed anche un progressivo inasprimento delle sanzioni.
Il contribuente paga le imposte e gli interessi nel caso in cui il suo intermediario fiscale abbia presentato una dichiarazione infedele e, per questo, sia stato condannato per truffa in sede penale. Non sono invece dovute le sanzioni.
In caso di trasferimento, il contribuente deve tenere sempre informato l’ufficio tributario circa il proprio domicilio fiscale, comunicando le eventuali variazioni di indirizzo.
“Si raccomanda di tenere in debita considerazione la profonda trasformazione sociale e i nuovi stili di vita che hanno ampliato lo scenario dei beni e dei servizi indicativi di elevata agiatezza, rispetto a quelli di cui al D.M. 10 settembre 1992 valorizzabili con il cosiddetto redditometro.
Mai più contanti per acquisti e buste paga per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il decreto Salva Italia (art. 12 D.L. 201/2011) ha abbassato la soglia di riferimento entro la quale è possibile pagare in contanti. Nel dettaglio le misure che stanno diventando pienamente operative non senza disagi e problematiche irrisolte.