La circolare n. 13/E del 9 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni per interventi di recupero edilizio e interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ecco una sintesi.
Con riferimento alle spese di ristrutturazione o di risparmio energetico sono differenti i soggetti che possono beneficiare della detrazione, in particolare il proprietario dell’immobile, il nudo proprietario ed il titolare del diritto reale di godimento. Anche il familiare convivente rientra tra i soggetti che hanno diritto all’agevolazione, ma in quali termini?
Per chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia sono previste importanti detrazioni d’imposta. Tali detrazioni sono variate negli anni sino ad arrivare agli importi dettati dal D.L. n.83/2012, che prevede una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare nel caso di spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Ma quali sono gli adempimenti formali da rispettare per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta?
Si avvicina il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei lavori di risparmio energetico, effettuati a cavallo tra il 2012 e il 2013, per i quali sono stati effettuati pagamenti nel 2012. La scadenza è il 2 aprile 2013 e riguarda tutti i contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili al 55% e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012.
Sostituire la vecchia caldaia o installare la stufa a pellet prima dell’inverno potrebbe essere un’ottima idea. Oggi il fisco restituisce, in 10 anni, metà della spesa sostenuta, l’altra metà può essere “coperta” tagliando il costo della bolletta del riscaldamento.
Il “Conto Energia” da anni rappresenta il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici e dal 27 agosto scorso siamo arrivati alla quinta “edizione” del Conto Energia, che tuttavia non resterà in vigore a lungo. Il ministero dello Sviluppo economico, con decreto 5 luglio 2012, ha infatti fissato una soglia massima di fondi erogati per gli incentivi che ne determinerà la fine entro pochi mesi. E’ quindi interessante capire se le spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico possano beneficiare delle detrazioni fiscali che da giugno coprono il 50% della spesa complessiva.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: “Misure urgenti per la crescita del Paese” è stato convertito in legge. La Legge di conversione, la n. 134 del 7 agosto 2012, è stata pubblicata nel Suppl. Ord. n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2012 ed è in vigore dal 12 agosto 2012.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E dello scorso 6 agosto è intervenuta chiarendo la possibilità di detrazione di eventuali crediti IVA maturati nel caso in cui, per quell’anno, la dichiarazione risulti omessa e le modalità per il riconoscimento dei crediti stessi.
Rita Martin
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