Continuiamo quanto iniziato la scorsa settimana, terminando la trattazione del quadro RW di Unico con le Sezioni II e III. Ricordiamo che anche il contribuente che presenta il modello 730 compila il quadro RW, unitamente al Frontespizio di Unico.
Molti contribuenti sono tenuti a compilare il quadro RW, ma spesso non è così semplice individuare quali sono gli investimenti da segnalare e quale Sezione del quadro compilare. Questa settimana trattiamo del quadro in generale e della Sezione I.
Sono obbligati alla compilazione del quadro RW di Unico tutti i contribuenti residenti in Italia che al termine del periodo d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria.
L’ANIA, in relazione alla disciplina tributaria afferente le polizze assicurative, con proprio comunicato del 5 luglio 2012, ha fornito alcune precisazioni relative al rapporto che intercorre tra l’imposta di bollo introdotta dall’art. 19 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, e l’IVAFE, ovvero l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero. Queste ultime, infatti, se emesse da un’impresa estera e affidate in amministrazione a un intermediario residente, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria e non all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Il D.P.C.M. dello scorso 6 giugno ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da Unico e IRAP .
La proroga riguarda i versamenti di importi a debito relativamente a: - persone fisiche senza partita IVA - persone fisiche con partita IVA, soggette o meno agli Studi di settore - contribuenti diversi dalle persone fisiche, se soggetti agli Studi di settore
La compilazione del Modulo di dichiarazione dei redditi RW nasce dall’esigenza di controllare il movimento dei capitali al fine del contrasto dell’evasione internazionale. L’obbligo era stato introdotto da una Direttiva Europea del 1988 a seguito del quale veniva eliminato un complesso sistema di controlli previsti per le operazioni con l’estero. Più recentemente si è verificato un aumento dell’interesse dei verificatori ed anche un progressivo inasprimento delle sanzioni.
L’art.19, commi dal 13 al 17 del D.L. 201/2011 ha istituito due nuove imposte patrimoniali che graveranno sulle sole persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2011: