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Imposte patrimoniali su immobili detenuti all’estero

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L’art.19, commi dal 13 al 17 del D.L. 201/2011 ha istituito due nuove imposte patrimoniali che graveranno sulle sole persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2011:

La compilazione del Quadro RW

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Rammentiamo alcuni chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito alla compilazione del quadro RW.
La compilazione del quadro RW – Fascicolo II del modello Unico Persone fisiche – non rileva alla fine del calcolo del reddito imponibile e delle imposte.
Il quadro deve essere compilato con il solo scopo di monitorare alcune operazioni finanziarie da e verso l’estero e alcune tipologie di trasferimenti/investimenti di denaro, titoli, immobili i cui importi superano il limite annuo di Euro 10.000,00.

L’imposta per immobili e attività finanziarie detenute all’estero

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Sono esclusivamente le persone fisiche a scontare l’imposta patrimoniale calcolata sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all’estero e normalmente dichiarati nel quadro RW di Unico.

Il quadro RW del Modello Unico: investimenti ed attività da monitorare.

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Il quadro RW del Modello Unico deve essere compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici e soggetti equiparati fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31.12 del periodo d’imposta, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di importo complessivo superiore a euro 10.000.

Monitoraggio fiscale: gli adempimenti a carico dei contribuenti (circolare n. 45/E)

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La Circolare esamina gli ambiti soggettivo e oggettivo, con i principali casi di esonero, e propone alcuni esempi di compilazione del quadro RW relativi alle fattispecie più ricorrenti.