Quadro RW di Unico: la Sezione I

Molti contribuenti sono tenuti a compilare il quadro RW, ma spesso non è così semplice individuare quali sono gli investimenti da segnalare e quale Sezione del quadro compilare. Questa settimana trattiamo del quadro in generale e della Sezione I.

È con la Direttiva CEE n. 88/361/CEE/1988 e con il successivo D.L. n. 167/1990 che è stato introdotto nel nostro Paese l’obbligo per i contribuenti di segnalare nel quadro RW del modello Unico gli investimenti detenuti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, con riferimento all’intero anno solare.

Dalla compilazione del quadro RW non emerge alcun reddito imponibile; esso ha solo una funzione informativa, comunicando all’Amministrazione Finanziaria dati statistici che si riferiscono alla detenzione fuori dal territorio nazionale di attività finanziarie o di investimenti, dai quali il possessore potrebbe ritrarre redditi imponibili in Italia.

Tali redditi eventualmente prodotti richiedono, contestualmente, la compilazione di altri specifici quadri dichiarativi del modello Unico o del modello 730. Tale quadro, infatti, può essere presentato, unitamente al solo Frontespizio di Unico, anche dai contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Risultano esclusi dalla compilazione gli Enti commerciali, le società di capitali, le società di persone (snc e sas), gli Enti pubblici, i cittadini italiani di ruolo pubblico in servizio all’estero, con limitazione ai depositi e ai c/c esteri necessari per l’accredito degli stipendi e i non residenti.

Sono altresì esonerati, e per sempre, i soggetti che si sono avvalsi del c.d. Scudo Fiscale con rimpatrio anche giuridico, in base all’art.1 commi e, 2 e 3 del D.L. 194/2009, giusto art. 13-bis del D.L. 78/2009, in riferimento ai soli beni “scudati”.

L’obbligo di segnalazione riguarda le seguenti tipologie di operazioni:

  1. i trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati di serie, di massa e di titoli, effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti; tali trasferimenti devono derivare da cause diverse dagli investimenti e dalle attività estere di natura finanziaria, sempre che l’importo sia superiore a Euro 10.000,00. Vanno segnalati tutti i trasferimenti da e verso l’estero (es. vendita di quote di partecipazione da un residente a un compratore estero). I dati vanno inseriti nella Sezione I del quadro RW.
  2. gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, in riferimento alla loro detenzione al termine del periodo d’imposta (31 dicembre) e sempre che, a tale data, il loro ammontare sia superiore a Euro 10.000,00 (anche in assenza di movimenti). I dati vanno inseriti nella Sezione II del quadro RW.
  3. i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se il loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta sia stato superiore a Euro 10.000,00. I dati vanno inseriti nella Sezione III del quadro RW.

Per gli investimenti di cui ai punti 2 e 3 l’obbligo di segnalazione sussiste sempre, qualunque sia l’origine dell’attività o dell’investimento e qualunque sia la modalità di trasferimento.

Non sussiste l’obbligo di segnalazione per le seguenti operazioni:

  • possesso di certificati in serie o di massa e i titoli affidati in gestione o in amministrazione a banche, SIM, Società fiduciarie e ad altri intermediari professionali di cui al D.L. 167/1990 art.1
  • possesso di contratti conclusi attraverso l’intervento degli intermediari di cui al D.L. 167/1990 art.1, anche in qualità di controparti
  • possesso di depositi o conti correnti, sempre che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli stessi intermediari; l’esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dal D.Lgs. 461/1997 articoli 6 e 7 e cioè l’opzione per applicazione dell’imposta sostitutiva.

In proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale, con la Circolare 54/2002 specifica che, qualora i redditi derivanti da conto corrente siano riscossi attraverso un intermediario residente, non sussiste l’obbligo di segnalazione in RW. A tal fine, il contribuente deve:

  • ordinare alla banca estera detentrice del c/c di bonificare gli interessi maturati sullo stesso su altro c/c italiano, dando specifica della causale, dell’ammontare lordo e della ritenuta eventualmente applicata all’estero;
  • incaricare la banca italiana di operare la ritenuta d’ingresso sull’ammontare lordo degli interessi.

La Sezione I

Nella Sezione I di RW – righi da 1 a 3 – vanno segnalati i trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati dall’estero verso l’Italia e/o dall’Italia verso l’estero ed effettuati, tramite intermediari non residenti, per ragioni diverse dagli investimenti e dalle attività finanziarie.

Devono essere indicate, quindi, tutte quelle operazioni effettuate direttamente con l’estero, come, ad esempio, pagamento di assegno o girate di titoli.

Relativamente agli assegni, si specifica che devono essere segnalati:

  • i pagamenti effettuati a mezzo assegni tratti su banche estere;
  • gli incassi effettuati da un residente che ha tratto l’assegno su una banca estera.

Si ritiene non debba essere segnalata, invece, la traenza dell’assegno effettuata su una banca italiana.

Non vanno inoltre segnalati in Sezione I:

  • i trasferimenti estero su estero;
  • il trasferimento tramite intermediari residenti;
  • il trasferimento collegato alle attività estere di cui alla successiva Sezione II.

Non va segnalato nemmeno il pagamento di una spesa effettuata all’estero che avvenga a mezzo contanti, bonifico o carta di credito/bancomat; si ricorda che un soggetto non può espatriare con al seguito una somma di denaro superiore a Euro 10.000,00 senza specifica autorizzazione dell’autorità competente.

Per le operazioni effettuate in valuta estera è necessaria la determinazione del controvalore in Euro, sulla base dei valori di cambio riportati in specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, determinato per lo specifico anno d’imposta cui l’importo si riferisce.

Esempio

Un professionista, fiscalmente residente in Italia, effettua, nel corso dell’anno d’imposta 2012, una prestazione in Irlanda per la quale percepisce un compenso di Euro 11.500,00 saldato con tre assegni tratti in una banca estera.

Poiché l’importo totale di quanto percepito nell’anno solare è superiore a Euro 10.000,00 dovrà essere segnalato in RW – Sezione I, distinguendo però i tre diversi incassi.

Quadro RW

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Martin – Centro Studi CGN