Locazioni brevi: anche Airbnb dovrà adeguarsi alle nuove norme

Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 5442 del 18 ottobre 2017, si è pronunciato sul ricorso presentato dalla nota piattaforma Airbnb che chiedeva l’annullamento e la sospensione di efficacia del provvedimento che aveva dato attuazione alla nuova disciplina delle locazioni brevi.

Per locazioni brevi si intendono i contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente oppure tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali on-line, aventi durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono, oltre alla locazione, la fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

Il Provvedimento contestato dal Airbnb è il n. 132395 del 12 luglio 2017 che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017, impone agli intermediari immobiliari (compresi i gestori di portali telematici):

  • l’obbligo di comunicare telematicamente all’agenzia delle entrate i dati dei contratti di durata inferiore a 30 giorni stipulati per il loro tramite (nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata, canone e indirizzo dell’abitazione);
  • l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto del 21% nel caso intervengano nel pagamento del canone di locazione, e di provvedere al versamento, alla dichiarazione e alla certificazione con le modalità ordinarie.

La nota multinazionale di San Francisco ricorreva avverso la nuova “disciplina degli affitti brevi” ritenendo che adempiere a tali nuovi obblighi la costringesse ad adempimenti complessi che richiedevano una riorganizzazione importante della piattaforma e che, soprattutto, ciò comportasse effettivi distorsivi della concorrenza.

Il TAR non ha accolto la domanda e, con l’ordinanza n. 5442 del 18 ottobre 2017, ha chiarito che “gli effetti distorsivi della concorrenza sono meramente eventuali” e che “gli oneri di riorganizzazione aziendale derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni non sono tali da pregiudicare la competitività dell’azienda”. Inoltre, considerato l’interesse pubblico al mantenimento dell’efficacia del provvedimento rispetto a quello privato che ne chiede la sospensione e il fatto che gli altri operatori si sono già adeguati al nuovo sistema di regole, il TAR suggerisce all’Amministrazione Finanziaria di concedere ad Airbnb un termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti che scadevano il 16 ottobre, attesa la pendenza del giudizio.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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