Il c.d. “Decreto incentivi” del 2010 ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi “Black list”. Quali sono le operazioni da comunicare? Come sanare le eventuali irregolarità compiute in sede di compilazione?
È entrato in vigore il 2 marzo scorso – giorno della sua pubblicazione in G.U.– il Decreto Legge n. 16 del 2012 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
La formula del Drop Ship è finalizzata a rendere la pratica dell’e-commerce particolarmente agevole e vantaggiosa per i venditori che si svincolano completamente dagli oneri generatori di problematiche in termini di gestione della logistica.
Invero, il c.d. Drop Ship (o Drop Shipping), è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. Drop Shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti. Sarà a carico del Drop Shipper la gestione logistica dell’operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E pubblicata lo scorso 21 giugno, in risposta ad una serie di quesiti di varia natura, fornisce alcune interpretazioni a seguito di domande relative alla Comunicazione dati Paesi Black List.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30/05/2011, ha fornito dei chiarimenti circa le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotte dall’art.21 del DL n. 78/2010.
È in arrivo una serie di misure che, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrebbe favorire il nostro tessuto economico produttivo. Il provvedimento in esame è denominato, infatti, “decreto sviluppo” e, con ogni probabilità, sarà varato dal Consiglio dei ministri convocato per il 5 maggio.
Come già noto, l’art. 1 del D.L. n. 40/2010 introducel’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi black list con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi e a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.7.2010.
L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi black list individuati con DDMM 4.5.99, 21.11.2001 e 23.1.2002.