Black list 2015: ultimo appello al 20 settembre

Stretto tra le scadenze del modello 770 (15 settembre 2016) e dei modelli Unico, IVA ed IRAP (30 settembre 2016), solo per quest’anno, nel mese di settembre, c’è un altro adempimento che riguarda gli invii telematici: la comunicazione annuale Black List relativa al 2015, in scadenza il 20 settembre p.v. Vediamo in sintesi chi, e per quali operazioni, è ora tenuto all’adempimento in scadenza.

La comunicazione delle operazioni poste in essere nel corso del 2015 nei confronti dei soggetti domiciliati in paesi a c.d. “fiscalità privilegiata”, da effettuarsi attraverso la compilazione del quadro BL del Modello di Comunicazione Polivalente, è stata infatti prorogata dall’Agenzia al 20 settembre 2016, al fine di consentire agli operatori di prepararsi per tempo all’invio dei dati secondo le nuove regole, introdotte dall’articolo 21 del D.Lgs. 175/2014, in materia di termini e modalità di comunicazione.

Black list: soggetti interessati e soggetti esclusi

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi IVA cha abbiano effettuato e/o ricevuto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici domiciliati in Stati/territori a fiscalità privilegiata per un ammontare annuo complessivo superiore ad € 10.000.

Il valore di € 10.000 non si intende per singola operazione, ma come limite annuo di tutte le operazioni attive e/o passive poste in essere: superato il predetto limite, tutte le operazioni effettuate nell’anno devono essere comunicate.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche gli Enti non commerciali, limitatamente alle operazioni avvenute in ambito diverso da quello istituzionale.

Rimangono invece esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;
  • i contribuenti che hanno aderito al nuovo regime forfetario;
  • i contribuenti che svolgono attività esente IVA e si sono avvalsi della dispensa di cui all’art. 36-bis DPR 633/72 (permane l’obbligo di comunicare le eventuali operazioni imponibili);
  • gli operatori che esercitano attività di commercio al minuto (tranne il caso in cui il cliente faccia espressa richiesta di fattura).

Black list: le operazioni da comunicare e i paesi esclusi dal 2015

La comunicazione ha ora cadenza esclusivamente annuale (prima della riforma aveva cadenza mensile o trimestrale). Devono quindi essere comunicate tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione poste in essere, nell’anno di riferimento, nei confronti di operatori economici domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata che siano ricompresi in almeno una delle liste di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Tali elenchi hanno subito, per effetto di provvedimenti approvati nel corso del 2015, alcune modifiche. Nello specifico è utile ricordare che:

  • Angola, Giamaica, Kenia e Portorico non sono più considerati “black list” a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26 maggio 2015;
  • Lussemburgo non è più considerato “black list” a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7 gennaio 2015.

L’obbligo di comunicazione permane invece relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti in Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong: tali paesi, infatti, pur esclusi dal DM 21 novembre 2001, permangono nella lista di cui al DM 4 maggio 1999.

Black list: sanzioni e ravvedimento

L’omissione della comunicazione ovvero l’invio di dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione di una sanzione da € 500 a € 4.000 (art. 11 comma 1 D.Lgs. 471/1997 – raddoppiata).

N.B.: Nel caso di concorso di più violazioni non è invocabile l’istituto del cumulo giuridico. La ripetuta inosservanza dell’obbligo di comunicazione o la ripetuta incompletezza/inesattezza dei dati comporta l’assoggettamento di ogni infrazione alla pena prevista, secondo le regole del cumulo materiale.

È invece possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso e regolarizzare, ad esempio, una omessa comunicazione, entro un anno dal termine ordinario, versando una sanzione di € 62,50 (1/8 di € 500) indicando nel modello F24 il codice tributo 8911 e come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione.

Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN