Riassumiamo brevemente quali sono le sanzioni applicate in caso di violazioni fiscali relative ai modelli INTRA.
È l’art.11 c.4 del D.Lgs. 471/1997 che sanziona le violazioni relative ai modelli Intrastat.
Riassumiamo brevemente quali sono le sanzioni applicate in caso di violazioni fiscali relative ai modelli INTRA.
È l’art.11 c.4 del D.Lgs. 471/1997 che sanziona le violazioni relative ai modelli Intrastat.
La formula del Drop Ship è finalizzata a rendere la pratica dell’e-commerce particolarmente agevole e vantaggiosa per i venditori che si svincolano completamente dagli oneri generatori di problematiche in termini di gestione della logistica.
Invero, il c.d. Drop Ship (o Drop Shipping), è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. Drop Shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti. Sarà a carico del Drop Shipper la gestione logistica dell’operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
Il contribuente minimo risulta escluso da tutti gli adempimenti IVA; tuttavia, l’aver effettuato un acquisto intracomunitario costituisce un’eccezione.
Cosa fare?
Come previsto dall’art.7 c.1 lett.c) del D.M. 2.1.2008, in tale caso il soggetto deve:
LEGGI ANCHE L’ARTICOLO DEL 28 FEB. 2012: SANZIONI PER VIOLAZIONI FISCALI RELATIVE A MODELLI INTRASTAT
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30/05/2011, ha fornito dei chiarimenti circa le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotte dall’art.21 del DL n. 78/2010.
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro (art. 54, 57 e 85 TUIR).
Queste le novità introdotte dal Regolamento della Commissione Europea n. 1063/2010 del 18 novembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307 del 23 novembre 2010.
La legislazione doganale comunitaria prevede, infatti, che tutte le merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale dell’UE (salvo alcune limitate eccezioni), vengano coperte da una dichiarazione sommaria di entrata (Entry Summary Declaration o “ENS”).
A partire dal 1° gennaio 2011, pertanto, i soggetti interessati sono tenuti a inviare elettronicamente le dichiarazioni sommarie di entrata al Sistema Telematico Doganale (STD), in luogo della precedente documentazione cartacea di accompagnamento precedentemente prevista.
Una volta che le merci sono giunte all’ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore deve, inoltre, presentare una notifica d’arrivo.
La Commissione Europea ha, tuttavia, disposto un avvio posticipato per le disposizioni di cui sopra, che non consiste in un’effettiva proroga della disposizioni, ma in periodo transitorio (“periodo di grazia”) a seguito della constatazione che diversi Stati membri non sono in grado di garantire la piena applicazione.
Pertanto, la Commissione Europea ha invitato gli Stati a tenere conto delle oggettive difficoltà incontrate dagli operatori, concedendo il “periodo di grazia” di sei mesi per la Ens (le dichiarazioni sommarie in entrata) e di 12 mesi per la Exs (le informazioni sommarie di uscita) durante il quale NON si applicheranno sanzioni e in cui le stesse informazioni di sicurezza (il contenuto di Ens, Exs e dichiarazioni di esportazione) andranno raccolte con altre modalità (non telematiche) e da tutte le altre fonti possibili.
Con la lett. e-bis, introdotto al comma 2 del sopra citato art.35, è stabilito che la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve contenere l’espressa volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, per i soggetti che intendono effettuarle; inoltre, con i commi 7-bis e 7-ter del medesimo articolo si stabilisce che, qualora la volontà sia stata espressa, l’Agenzia delle Entrate competente, effettuati i dovuti controlli sul soggetto passivo, può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie.
Successivamente, in data 29 dicembre 2010 sono stati emanati due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (188376/2010 e 188381/2010) per stabilire le modalità sia di diniego e revoca dell’autorizzazione, sia di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico (Vies).
I contribuenti che intendono effettuare non solo cessioni di beni intra UE, ma anche prestazioni di servizi con altri Paesi dovranno chiedere ed ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere manifestata in sede di presentazione (o trasmissione telematica) della dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.