L’art. 32-bis del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito in L. n. 134 dell’11/08/2012) ha introdotto un nuovo regime di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, riservato alle operazioni effettuate dai soggetti passivi IVA (imprese e professionisti) nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
L’art.19 del DL 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) ha introdotto un nuovo sistema di imposte patrimoniali che prevede che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all’estero siano soggette ad un’imposta dello 0,76% sul costo e, in mancanza, secondo il valore di mercato dei medesimi immobili.
La formula del Drop Ship è finalizzata a rendere la pratica dell’e-commerce particolarmente agevole e vantaggiosa per i venditori che si svincolano completamente dagli oneri generatori di problematiche in termini di gestione della logistica.
Invero, il c.d. Drop Ship (o Drop Shipping), è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. Drop Shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti. Sarà a carico del Drop Shipper la gestione logistica dell’operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
Il contribuente minimo risulta escluso da tutti gli adempimenti IVA; tuttavia, l’aver effettuato un acquisto intracomunitario costituisce un’eccezione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30/05/2011, ha fornito dei chiarimenti circa le modalitĂ applicative dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotte dall’art.21 del DL n. 78/2010.
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attivitĂ d’impresa, arte o professione e che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro (art. 54, 57 e 85 TUIR).