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Rivalutazione dei terreni: ennesima riapertura dei termini

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Si riparte con la rivalutazione dei terreni. Il decreto legge sullo sviluppo ha infatti riaperto i termini per l’affrancamento dei maggiori valori di terreni e quote societarie. Espressamente ammessa la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva versata con la precedente rivalutazione. Oggetto della rivalutazione sono i terreni e quote societarie (relative a partecipazioni in società non quotate) possedute alla data del 1° luglio 2011.

1° Luglio 2011: Meno Imposte sulla Cessione di Terreni

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Il Legislatore ha riaperto, per l’ennesima volta, i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili con l’introduzione dell’art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. n. 70/2011, cosiddetto decreto sviluppo. L’opportunità innanzi descritta è particolarmente ghiotta per i contribuenti perché le plusvalenze di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) potranno essere determinate tenendo conto, in luogo del costo storico del terreno, del valore rivalutato.

De cuius: come gestire i titoli azionari

Immobili e successioni: un quesito pratico riguardante la prima casa

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Si riporta, ai fini del presente quesito, il testo della Circolare ministeriale n. 44 del 7 maggio 2001, secondo cui, “Appare utile evidenziare che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.

I 5 quesiti più richiesti sulle successioni

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1. Domanda: Se il defunto non ha eredi oltre ai fratelli, qual è la quota a questi spettante?

Risposta:

Imposta sulle successioni: ecco spiegata nel dettaglio la presunzione per denaro, gioielli e mobilia

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Nel precedente articolo pubblicato la scorsa settimana,  analizzando le modalità con le quali determinare la base imponibile in materia di imposta sulle successioni, è stato puntualizzato che si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.

Successioni: ecco come determinare la base imponibile.

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Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun erede o legatario.
Il valore complessivo netto è determinato secondo le modalità indicate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 8 del Testo Unico sulle Successioni (TUS).