Successioni: ecco come determinare la base imponibile.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni, la base imponibile è determinata con riferimento al “valore complessivo netto dei beni” devoluti a ciascun erede o legatario.
Il valore complessivo netto è determinato secondo le modalità indicate nei commi da 1 a 3 dell’articolo 8 del Testo Unico sulle Successioni (TUS).

In particolare, il comma 1 prevede che:

  • il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario va determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 del TUS;
  • dal valore complessivo, così determinato, devono essere sottratte le passività deducibili definite secondo gli articoli da 20 a 24 del TUS. Inoltre, dal medesimo importo, devono essere sottratti gli “oneri diversi da quelli indicati nell’articolo 46, comma 3”, del TUS a carico dell’erede o legatario; in altri termini, devono essere sottratte le prestazioni che non siano rivolte a soggetti terzi determinati individualmente.

Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, inoltre, confermato dalla legge finanziaria 2007, nella determinazione del valore delle aziende, delle azioni e delle quote non si tiene conto del valore dell’avviamento; il comma 2, invece, stabilisce che nel caso di fallimento solo le attività che giungono agli eredi sono ricomprese nel valore globale dell’asse.

Da ultimo, il comma 3 del predetto articolo stabilisce che:

  • il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.
  • il valore dei legati è determinato al netto degli oneri dai quali sono gravati.

Oltre ai suddetti commi, però è importante ricordare che, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del TUS, sono ricompresi nel valore globale dell’asse, salvo prova contraria, anche i titoli di qualsiasi specie (con esclusione dei titoli di Stato) inclusi nell’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero i beni mobili e i titoli al portatore posseduti dal de cuius o depositati presso terzi a suo nome.
Devono, inoltre, essere sommate all’attivo ereditario anche le partecipazioni in società anche nel caso in cui sia previsto il diritto di accrescimento o il diritto ad acquistare a un prezzo inferiore a quello di mercato.
Sono, infine, compresi nell’attivo ereditario a titolo forfetario (per espressa disposizione del comma 2 dell’art. 9 del TUS) anche denaro, gioielli e mobilia salvo che ne venga dichiarato ammontare diverso attraverso apposito inventario redatto ai sensi dell’art. 769 c.p.c..