Legge di stabilità 2017: rendita integrativa e pensioni

La Legge di Stabilità 2017 prevede molteplici novità in materia di lavoro. Di seguito le disposizioni in materia di rendita integrativa temporanea anticipata, pensioni, cumulo dei periodi assicurativi, lavori usuranti, trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei soggetti pensionandi.

Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA

Introdotta, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (cd. Rita), con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.

Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
  • età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • anzianità contributiva di 20 anni;
  • pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
  • non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all’INPS, che verifica il possesso dei requisiti per l’accesso all’APE e ne certifica il diritto.

La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Pensioni – no tax area

La no tax area è stata estesa a tutti i contribuenti, equiparandola di fatto a quella dei lavoratori dipendenti e prevedendola nelle seguenti misure:

  • 880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);
  • 297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
  • una quota proporzionale – rispetto ad una base di calcolo pari a 1.297 euro – corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 55.000 euro.

Resta fermo che per i casi di reddito complessivo superiore a 55.000 euro non spettano le detrazioni in esame.

Cumulo dei periodi assicurativi

I soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch’essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

Lavori usuranti

Introdotte misure volte ad agevolare ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti, stabilendo:

  • che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
  • una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa;
  • in via transitoria, che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata.

Trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei soggetti pensionandi

Ridotto il limite massimo di spesa previsto per la specifica disciplina transitoria, relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Si passa pertanto da un ammontare di risorse pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018 a 20 milioni per il 2017 ed a 10 milioni per il 2018 tali limiti.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato