I fabbricati rurali non hanno bisogno della dichiarazione IMU. Le istruzioni definitive emanate per la compilazione della dichiarazione IMU e pubblicate venerdì scorso, prevedono molte ipotesi al verificarsi delle quali occorre presentare la dichiarazione entro i successivi 90 giorni; tra queste, però, non è prevista la denuncia al Comune nel caso dei fabbricati rurali.
L’Agenzia del Territorio ha pubblicato lo scorso 28 settembre le prime indicazioni relative alle modifiche alla tabella dei tributi speciali catastali e alla tabella delle tasse ipotecarie dettate dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012. Particolarmente significative sono le precisazioni in materia di atti del catasto, per la cui consultazione, dal 1° ottobre scorso, è previsto il pagamento. Si ricorda, infatti, che, fino al 30 settembre, tutte le visure catastali erano gratuite.
Le “buone prassi” caratterizzeranno i controlli trasformando in illecito amministrativo gli eccessi commessi dai funzionari in sede di verifica. Il principio del “solve et repete” viene attenuato anche se la novità non apporterà concreti benefici in capo al contribuente. I contribuenti non dovranno fornire dati già in possesso della Pubblica Amministrazione: principio condivisibile, riproposto, inattuato e privo di sanzioni.
Mancano pochi giorni alla scadenza di fine aprile, quale termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli immobili c.d. fantasma, ed i contribuenti si devono interrogare su come dichiarare i predetti immobili nel modello 730, ovvero nel modello Unico 2011.