Nei giorni scorsi abbiamo ripercorso i tratti salienti della normativa relativa alla deducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e commentato la parte generale della circolare n.8/E del 3 aprile 2013 dell’Agenzia delle entrate. Completiamo oggi l’esame della suddetta circolare, soffermandoci su alcuni casi particolari.
Sono scaduti i termini, in tutte le regioni, per la presentazione delle domande di rimborso dell’IRAP sul costo del lavoro, ma c’è ancora tempo, in caso di errori, per presentare una istanza correttiva: con la circolare 8/E del 3 aprile 2013, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito (tardivamente) importanti indicazioni sull’argomento, precisando che, in caso di errori, il contribuente è tenuto a presentare una istanza “Correttiva nei termini”, prima della scadenza del termine ordinario o, se più favorevole, entro il 31 maggio 2013.
Vediamo come cambia la natura dei limiti alla deduzione degli interessi passivi dal reddito IRES, introdotti dall’articolo 96 del TUIR che, rivoluzionando i termini di calcolo, prevede il raffronto con gli interessi attivi e i proventi assimilati, e la comparazione con l’eccedenza del risultato operativo lordo (il famoso R.O.L.).
Dal 2013 le societĂ in perdita sistemica entrano a far parte della platea delle societĂ non operative. Cosa prevede in concreto la nuova disciplina? Quali sono i soggetti passivi interessati?
Con il provvedimentodel 17.12.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2012 (per i soggetti solari, anni 2011 e precedenti), per la mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E dello scorso 6 agosto è intervenuta chiarendo la possibilità di detrazione di eventuali crediti IVA maturati nel caso in cui, per quell’anno, la dichiarazione risulti omessa e le modalità per il riconoscimento dei crediti stessi.
Rita Martin
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Il 24 luglio scorso è entrato in vigore quanto previsto dall’art.15 c.2 della Legge 96/2012 in merito alla deducibilità relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Onlus.