Dopo aver compilato una dichiarazione 730, un mio cliente mi richiede il rilascio di una dichiarazione ISEE per permettere al figlio, studente universitario, di accedere alla borsa di studio. Alla luce anche delle novità introdotte dalla nuova disciplina IMU, quali sono i redditi da indicare in sede di compilazione della dichiarazione?
È datato 13 giugno il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che differisce anche per quest’anno i termini di versamento delle imposte dovute a saldo e in acconto per l’anno 2012, Unico 2013.
In questo articolo approfondiamo in che modo avviene la sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU e in quali casi, dopo aver pagato l’IMU, è possibile non pagare l’IRPEF su quei beni per effetto del meccanismo di sostituzione previsto dalla normativa che regola l’imposta.
Come di consueto, in prossimità delle scadenze fiscali cambia il calendario degli adempimenti: la proroga alla presentazione del modello 730/2013 è stata concessa, mentre quella al modello Unico si fa sempre più concreta. Approvate anche le proroghe che riguardano gli eco-bonus del 55% e le agevolazioni del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, accompagnate da altre misure per favorire la riqualificazione agli standard anti-sismici degli immobili situati nelle aree a rischio. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
In estrema sintesi, quali sono i termini e le modalità di versamento della cedolare secca? Quali sono i codici tributo da riportare nel modello F24? Come si calcola l’importo dell’acconto?
I casi di esonero dalla compilazione del modello 730, disciplinati dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, aumentano in modo significativo alla luce delle nuove disposizioni in materia di IMU. Cosa significa in concreto? Lo chiariamo attraverso un esempio pratico.
Nei giorni scorsi abbiamo ripercorso i tratti salienti della normativa relativa alla deducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e commentato la parte generale della circolare n.8/E del 3 aprile 2013 dell’Agenzia delle entrate. Completiamo oggi l’esame della suddetta circolare, soffermandoci su alcuni casi particolari.
Sono scaduti i termini, in tutte le regioni, per la presentazione delle domande di rimborso dell’IRAP sul costo del lavoro, ma c’è ancora tempo, in caso di errori, per presentare una istanza correttiva: con la circolare 8/E del 3 aprile 2013, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito (tardivamente) importanti indicazioni sull’argomento, precisando che, in caso di errori, il contribuente è tenuto a presentare una istanza “Correttiva nei termini”, prima della scadenza del termine ordinario o, se più favorevole, entro il 31 maggio 2013.