Si aggiunge un nuovo capitolo all’infinita storia della comunicazione PEC al Registro Imprese.
Come ben sappiamo il D.L. 185/2008 aveva originariamente previsto come scadenza ultima il giorno 29 novembre 2011.
Si aggiunge un nuovo capitolo all’infinita storia della comunicazione PEC al Registro Imprese.
Come ben sappiamo il D.L. 185/2008 aveva originariamente previsto come scadenza ultima il giorno 29 novembre 2011.
Approda in G.U. il decreto legge sulle semplificazioni (D.L. n. 5 del 9/02/2012 – G.U. n. 33 del 10/02/2012).
Immediatamente operative le misure contenute nel provvedimento che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorire al tempo stesso la competitività delle imprese e ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.
Si segnalano le “semplificazioni” più rilevanti:
Ultimi giorni per mettersi in regola per comunicare la PEC delle società al Registro delle imprese. Scade infatti il 31 dicembre 2011 il termine per inviare la comunicazione senza applicazione di sanzioni.
Facciamo il punto della situazione.
In merito alla disapplicazione delle sanzioni da comminare alle società che entro lo scorso 29 novembre non hanno comunicato la casella di Posta Elettronica Certificata, purtroppo aleggiano ancora molti dubbi.
A pochi giorni dalla scadenza prevista il 29 novembre 2011, Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 224402 del 25 novembre scorso ha diffuso importanti chiarimenti ad integrazione della precedente circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 sull’obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese (art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14.11.2011, entra in vigore dal 15.11.2011 la Legge n. 180 del 11.11.2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese” che, all’art. 9 c. 5 prevede una nuova formulazione dell’art. 2630 c.c. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi
L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro in capo a ciascun soggetto che, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.
L’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro imprese, il loro indirizzo di posta elettronica certificata. Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro Imprese, mentre per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29.11.2011.
Ripercorriamo le tappe del processo di semplificazione amministrativa che nell’ultimo anno ha rivoluzionato il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione:
1 aprile 2010 – Avvio della procedura di Comunicazione Unica per Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL
Gli adempimenti necessari all’avvio dell’attività d’impresa nei confronti degli enti Registro Imprese , Agenzia Entrate, INPS e INAIL vengono raggruppati in unica procedura telematica. Restano per il momento esclusi dalla procedura telematica gli uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche (Provincia, ASL, Vigili del Fuoco etc.) alle quali devono essere chieste direttamente e con modello cartaceo le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività. L’attività non può essere avviata prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda.