PEC ditte individuali: precisazione MISE

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Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 53687, si è espresso in merito alla possibilità di comunicare un solo indirizzo PEC  per più soggetti.  Ecco per voi una sintesi di quanto specificato in questa importante nota.

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Cosa succede se l’impresa non ha comunicato la PEC?

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Come noto, è stato esteso l’obbligo della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche alle ditte individuali: ricordiamo a tal proposito l’imminente scadenza confermata per il 30 giugno 2013. Ma cosa succede se l’ufficio del Registro delle Imprese riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha indicato il proprio indirizzo PEC?

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PEC e INI-PEC: istruzioni per l’uso

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Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno 2013, data entro la quale le ditte individuali devono comunicare al Registro Imprese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, riteniamo utile un breve vademecum sull’utilità, l’uso e la gestione delle PEC.

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Comunicazione della PEC al registro imprese del curatore fallimentare

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L’articolo 29, comma 6 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) aveva già posto a carico del curatore fallimentare che amministra un’impresa in crisi, l’obbligo di comunicare tutti i dati identificativi del fallimento entro 15 giorni dall’accettazione della carica, questo per facilitare ai creditori la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Recentemente però sono state introdotte delle novità.

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Obbligo PEC già in vigore per le ditte individuali

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Anche le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane dovranno possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Lo stabilisce l’art. 5 del decreto legge “Crescita-bis” del 18.10.2012 n. 179, entrato in vigore lo scorso 20 ottobre.

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Le novità fiscali nella bozza del “decreto stabilità” in tema di IVA, IRPEF, PEC, IMU, auto aziendali e cooperative sociali

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È stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza della legge di stabilità (c.d. “Decreto Stabilità) che introduce la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito: dal 23 al 22% per i redditi fino a 15.000 Euro, e dal 27 al 26% per i redditi dai 15.000 ai 28.000 Euro. Il taglio dell’IRPEF di un punto percentuale sui primi due scaglioni di reddito si applicherà dal 2013.

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