Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

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Con l’art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 448/1998 – Finanziaria 1999  è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che cedono un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa” ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA e provvedono ad acquistarne un altro avente le caratteristiche di abitazione non di lusso e alle medesime condizioni, cioè quale “prima casa”, entro un anno dalla cessione.

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Agevolazione prima casa: il contribuente può ripensarci entro 18 mesi

Con la Risoluzione n.105 del 31 ottobre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contribuenti possano rinunciare alla fruizione dell’agevolazione fiscale “prima casa”, evitando l’applicazione della sanzione, qualora non riescano a trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto dell’abitazione.

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Immobili e successioni: un quesito pratico riguardante la prima casa

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Si riporta, ai fini del presente quesito, il testo della Circolare ministeriale n. 44 del 7 maggio 2001, secondo cui, “Appare utile evidenziare che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.

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