Entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, si deve ottemperare al pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali. Di seguito dettagliamo i soggetti obbligati, i termini e le modalità di pagamento.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 21 dicembre 2012 interviene su importanti aspetti riguardanti i legami tra la disciplina della “cedolare secca”, l’istituto giuridico della remissione in bonis, l’applicazione del ravvedimento operoso e i contenuti civilistici dei contratti di locazione.
Il contribuente che rinuncia all’agevolazione “prima casa” entro il termine riferito all’impegno assunto dovrà restituire il beneficio (differenza tra imposta calcolata col metodo ordinario e imposta calcolata col beneficio) senza l’applicazione della sanzione del 30% su detta differenza.
Gli esportatori abituali, cioè i soggetti passivi IVA nazionali che effettuano abitualmente operazioni non imponibili con l’estero, possono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA.
È in scadenza il prossimo 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA dovuto all’Erario per l’anno d’imposta in corso. L’importo è dovuto dai contribuenti IVA con periodicità mensile o trimestrale, in base alle metodologie di calcolo sotto evidenziate.
L’articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012 (decreto Semplificazioni fiscali), convertito dalla legge 44/2012, ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, definita “remissione in bonis”. Il nuovo istituto giuridico consente ai contribuenti, sebbene abbiano omesso obblighi di comunicazione o altri adempimenti di carattere formale, di sanare la propria posizione permettendo loro di fruire di particolari benefici fiscali o accessi a regimi opzionali.
Istituita dalla Legge Finanziaria 2005, la Comunicazione delle dichiarazioni di intento obbliga i cedenti di beni e i prestatori di servizi degli esportatori abituali a fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni così come previste dalla Circolare dell’Agenzia n. 41/E/2005.
Sono stati pubblicati i codici tributo (risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011) per sanare con ravvedimento i casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati (art. 36 bis DPR 600/1973) e formali (art. 36 ter del DPR 600/1973) delle dichiarazioni.