Grazie al decreto del ministro dello sviluppo economico del 23/04/2013 tutti i soggetti coinvolti dall’obbligo dell’aggiornamento della propria posizione al registro delle imprese e al REA, in qualità di mediatori iscritti ai vecchi ruoli soppressi dal D.Lgs. 59/2010, adesso potranno tirare un sospiro di sollievo. È stata infatti prorogata la scadenza del 12 maggio, probabilmente anche per la necessità di adeguarsi al settore immobiliare, che ha riscontrato diverse problematiche operative.
Dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico attuativi del D.L. 26 marzo 2010 n. 59, i quali prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro Imprese e al REA.
Abbiamo visto nell’articolo precedente che dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA per i soggetti esercenti attività di:
A partire dal 12 maggio 2012cambiano completamente le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli aboliti dalla direttiva servizi; ora vediamo come.
Ripercorriamo le tappe del processo di semplificazione amministrativa che nell’ultimo anno ha rivoluzionato il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione: 1 aprile 2010 – Avvio della procedura di Comunicazione Unica per Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL Gli adempimenti necessari all’avvio dell’attività d’impresa nei confronti degli enti Registro Imprese , Agenzia Entrate, INPS e INAIL vengono raggruppati in unica procedura telematica. Restano per il momento esclusi dalla procedura telematica gli uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche (Provincia, ASL, Vigili del Fuoco etc.) alle quali devono essere chieste direttamente e con modello cartaceo le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività . L’attività non può essere avviata prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda.
La Comunicazione Unica riguarda la generalità delle imprese e coinvolge ed interessa sia le società che le imprese individuali.
Le imprese, a decorrere dal 1° aprile 2010, provvedono agli adempimenti previsti per l’avvio dell’attività , per le successive modificazioni e cessazioni ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e pubblicitari, esclusivamente ed obbligatoriamente presentando la Comunicazione Unica.