Il Dott. Mauro Comin propone alcune riflessioni sulla possibile applicazione retroattiva del nuovo redditometro disciplinato dal D.M. del 24 dicembre 2012. L’Amministrazione Finanziaria nega che il redditometro possa essere utilizzato nel contenzioso sugli accertamenti precedenti al 2009; dalle pronunce della Corte di Cassazione sembra invece emergere la possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento anche per le annualità precedenti al 2009.
Spesometro 2013: scadenza fissata al 30 aprile per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Il modello interessa tutti i soggetti passivi IVA ed è stato introdotto con lo scopo di fornire maggiori informazioni all’Anagrafe tributaria. Lo spesometro contribuirà, inoltre, alla ricostituzione del reddito del contribuente in quel più ampio strumento di accertamento denominato redditometro. Riepiloghiamo tutto quello che c’è da sapere in vista della scadenza.
Il nuovo redditometro (denominato Redditest) partirà solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 2013. L’ufficialità dell’uso del nuovo strumento, si avrà, però, solo non appena sarà emanato il il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze previsto dal quinto comma dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 73 nella versione novellata dal già citato D.L. n. 78 del2010. Tale decreto avrà il compito di recepire tutte le voci di spesa e le variabili di stima che saranno utilizzate per i calcoli del nuovo Redditest.
Stando alle ultime dichiarazioni dei vertici dell’Agenzia delle Entrate, nelle prossime settimane l’attesissimo software del redditometro che servirà ai contribuenti per misurare le spese in funzione del reddito accertabile verrà reso disponibile.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, n. 2012/133184 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 il termine entro il quale effettuare la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci e ai familiari. Tuttavia restano aperti alcuni problemi interpretativi relativi alle penalizzazioni reddituali previste in relazione a tale disciplina, che dovrebbero trovare risposta all’interno degli attesi chiarimenti di competenza dell’Amministrazione Finanziaria.
La comunicazione 2012 per l’utilizzo privato dei beni d’impresa da parte dei soci e degli amministratori, allargata ai finanziamenti e alle capitalizzazioni in corso (Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011 punto 1.3) effettuati dai soci nei confronti della società concedente e comunque riferita ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta, rappresenta una “istantanea” al 17 settembre 2011, introdotta dal nuovo adempimento telematico. Tuttavia le norme antielusive contenute nel DL 138/2011 – in vigore solo dal periodo di imposta 2012 – non saranno applicabili e pertanto, dalla comunicazione di tali informazioni, potranno scaturire “solo” accertamenti ex art. 38 D.P.R. 600/73 per i soci e/o i familiari utilizzatori dei beni o per i finanziatori della società.
Sarà il Protocollo d’intesa tra l’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a realizzare, anche per questa categoria di professionisti, l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio tramite il filtro dell’Organismo nazionale di categoria.
“Si raccomanda di tenere in debita considerazione la profonda trasformazione sociale e i nuovi stili di vita che hanno ampliato lo scenario dei beni e dei servizi indicativi di elevata agiatezza, rispetto a quelli di cui al D.M. 10 settembre 1992 valorizzabili con il cosiddetto redditometro.