L’opzione per la cedolare secca ha effetti rilevanti sulla determinazione dei benefici fiscali, tra cui le detrazioni. Infatti, anche se il reddito assoggettato al regime agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, rileva ai fini della determinazione di deduzioni e detrazioni e ai fini ISEE. Come calcolare l’imponibile e la convenienza della cedolare secca?
Dubbi sulla compilazione del Modello Unico in caso di opzione della cedolare secca? Vediamo assieme il caso di un appartamento locato a libero mercato con applicazione della cedolare secca durante l’anno 2012.
Lo scorso 20 settembre l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato nella Circolare 35/E una serie di risposte a quesiti posti nel corso del MAP del 31 maggio 2012. Tra i vari argomenti trattati, al punto 2. della suddetta Circolare vengono fornite risposte in materia di redditi da lavoro autonomo.
L’art.13 della Legge 412/1991 prevede che l’INPS debba annualmente verificare le situazioni reddituali dei soggetti che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che incidono sulle prestazioni pensionistiche. Deve inoltre, entro l’anno successivo, provvedere a quanto eventualmente corrisposto in eccedenza ai contribuenti.
Il D.P.C.M. dello scorso 6 giugno ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da Unico e IRAP .
La proroga riguarda i versamenti di importi a debito relativamente a: - persone fisiche senza partita IVA - persone fisiche con partita IVA, soggette o meno agli Studi di settore - contribuenti diversi dalle persone fisiche, se soggetti agli Studi di settore
Il modello Unico si completa, per alcuni soggetti, con la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore che ne costituisce parte integrante.
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che presentano entrambe le seguenti condizioni:
- non sono iscritti nell’anagrafe della popolazione per almeno 183 giorni (184 se anno bisestile)
- non hanno nel territorio dello Stato né il domicilio, né la residenza.
Questi contribuenti sono obbligati al versamento delle imposte allo Stato italiano se hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia, salvo eventuali eccezioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Stati.
Il DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale proroga dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP2012.